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Il contratto di procacciatore d'affari disciplina l'attività di chi, senza vincolo di stabilità né obbligo di continuità, segnala occasionalmente a un'impresa clienti potenziali o opportunità di affari, ricevendo in cambio una provvigione in caso di conclusione dell'affare. La giurisprudenza di legittimità distingue costantemente questa figura dal contratto di agenzia commerciale disciplinato dalla legge 3 maggio 1985, n. 204 e dall'art. 1742 e seguenti del Codice civile: mentre l'agente è vincolato da un incarico stabile e continuativo di promuovere la conclusione di contratti in una zona determinata, il procacciatore d'affari occasionale opera senza tale stabilità, senza zona di esclusiva riservata e senza obbligo di risultato o di attività continuativa nel tempo. Questa distinzione ha una conseguenza pratica di primaria importanza: il procacciatore d'affari occasionale, a differenza dell'agente di commercio, non ha diritto all'indennità di cessazione del rapporto prevista dall'art. 1751 c.c. e dagli Accordi Economici Collettivi (AEC) di settore. La qualificazione del rapporto non dipende dal nome che le parti gli attribuiscono nel contratto, ma dalle sue caratteristiche concrete: se la collaborazione presenta, nei fatti, i tratti della stabilità e della continuità tipici dell'agenzia (incarichi ripetuti nel tempo, organizzazione strutturata, zona di competenza attribuita), un giudice può riqualificare il rapporto come contratto di agenzia, con tutte le conseguenze che ne derivano, incluso il diritto all'indennità. Quando utilizzarlo: per la segnalazione occasionale e non stabile di clienti o opportunità di affari a un'impresa, senza incarico continuativo né organizzazione strutturata dell'attività di procacciamento. Parti: il committente (l'impresa che beneficia delle segnalazioni) e il procacciatore d'affari (la persona fisica o giuridica che effettua le segnalazioni). Clausole essenziali: la natura occasionale e non esclusiva dell'incarico, esplicitamente affermata per distinguere il rapporto dal contratto di agenzia; la descrizione dell'attività di segnalazione (settore, tipologia di clienti o affari); le modalità di calcolo e pagamento della provvigione, generalmente dovuta solo in caso di conclusione effettiva dell'affare segnalato; l'assenza di subordinazione e di vincolo orario, che conferma la natura autonoma della prestazione; e la durata del contratto, che deve restare compatibile con il carattere occasionale dell'incarico. Errori da evitare: redigere un contratto di procacciamento che nei fatti organizza un rapporto stabile e continuativo (incarichi ripetuti su base regolare, zona di competenza esclusiva, obiettivi di fatturato periodici), esponendosi al rischio di riqualificazione giudiziale in contratto di agenzia con obbligo di indennità di fine rapporto; non chiarire le modalità esatte di calcolo della provvigione e il momento in cui essa matura (conclusione dell'affare, esecuzione, incasso); e confondere procacciatore d'affari e agente di commercio nella terminologia contrattuale, il che può essere interpretato come un indizio della reale volontà delle parti.
Ragione sociale del committente
Partita IVA del committente
Sede legale del committente
Nome o ragione sociale del procacciatore d'affari
Indirizzo del procacciatore d'affari
Descrizione dell'attività di segnalazione (settore, tipologia di clienti o affari)
Tasso o modalità di calcolo della provvigione
Momento in cui la provvigione matura (conclusione, esecuzione, incasso)
Modalità e termini di pagamento della provvigione
Durata dell'incarico o del contratto
Modalità di cessazione del rapporto
Data di sottoscrizione del contratto