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Il contratto di agenzia commerciale disciplina il rapporto con cui un'impresa (il preponente) incarica in modo stabile un agente di commercio di promuovere, in una zona determinata, la conclusione di contratti in suo nome e per suo conto, dietro corresponsione di una provvigione. Il rapporto è disciplinato dagli artt. 1742 e seguenti del Codice civile e dalla legge 3 maggio 1985, n. 204, di ratifica della direttiva 86/653/CEE, nonché dagli Accordi Economici Collettivi (AEC) di settore stipulati tra le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali degli agenti, che integrano e spesso migliorano le tutele minime previste dal Codice civile. L'elemento caratterizzante dell'agenzia, che la distingue dal procacciamento occasionale, è la stabilità dell'incarico: l'agente svolge la propria attività in modo continuativo, generalmente in una zona o per una clientela determinata, spesso in regime di esclusiva (che può essere reciproca: l'agente non può trattare affari concorrenti nella zona, il preponente non può avvalersi di altri agenti nella stessa zona). Alla cessazione del rapporto, l'agente ha diritto, in presenza dei presupposti di legge, a un'indennità di fine rapporto disciplinata dall'art. 1751 c.c. (che recepisce la direttiva europea) e, sul piano pratico, dagli AEC di settore, i cui criteri di calcolo (spesso basati su percentuali delle provvigioni percepite nel corso del rapporto) sono generalmente più favorevoli all'agente rispetto al solo criterio codicistico. Quando utilizzarlo: per l'incarico stabile e continuativo di un agente di commercio, persona fisica o giuridica, per la promozione della vendita di beni o servizi in una zona o per una clientela determinata. Parti: il preponente (l'impresa che affida l'incarico) e l'agente di commercio (che promuove la conclusione dei contratti). Clausole essenziali: la zona geografica o la clientela affidata all'agente e l'eventuale esclusiva; i prodotti o servizi oggetto della promozione; il tasso di provvigione e il momento della sua maturazione; gli obblighi di informazione reciproca tra le parti (art. 1746 c.c.); il richiamo espresso all'AEC di settore applicabile; la durata del contratto e il termine di preavviso per il recesso; e le condizioni di calcolo dell'indennità di cessazione del rapporto ai sensi dell'art. 1751 c.c. Errori da evitare: omettere il richiamo all'AEC di settore applicabile, che rischia di privare l'agente di condizioni più favorevoli rispetto al solo Codice civile; non definire con precisione la zona o la clientela affidata, generando contestazioni sul diritto alla provvigione per affari conclusi al di fuori del perimetro assegnato; escludere contrattualmente, senza fondamento legittimo, il diritto all'indennità di fine rapporto, clausola che può essere dichiarata nulla in quanto contraria a norme imperative a tutela dell'agente; e confondere il contratto di agenzia con un contratto di procacciamento occasionale o con un rapporto di lavoro subordinato, ciascuno soggetto a un regime giuridico differente.
Ragione sociale del preponente
Partita IVA del preponente
Sede legale del preponente
Nome o ragione sociale dell'agente di commercio
Partita IVA dell'agente
Indirizzo dell'agente
Numero di iscrizione al Foncap/Enasarco dell'agente
Zona geografica o clientela affidata all'agente
Indicazione sull'eventuale esclusiva territoriale
Es.: esclusiva reciproca, esclusiva semplice, nessuna esclusiva.
Prodotti o servizi oggetto della promozione
Tasso di provvigione applicabile
Accordo Economico Collettivo (AEC) di settore applicabile
Durata del contratto (determinata o indeterminata)
Termine di preavviso per il recesso
Data di sottoscrizione del contratto
Es.: esclusiva reciproca, esclusiva semplice, nessuna esclusiva.