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Certyneo

Contratto di prestazione di servizi

Gratuito
Modificabile
Firma elettronica

Presentazione

Il contratto di prestazione di servizi disciplina il rapporto tra un prestatore (impresa, professionista o lavoratore autonomo) e un committente che richiede l'esecuzione di una determinata prestazione (consulenza, servizio tecnico, attività commerciale) dietro corrispettivo. A seconda della natura del prestatore, il contratto può inquadrarsi come appalto di servizi (art. 1655 e seguenti del Codice Civile, quando il prestatore è un'impresa organizzata che opera con mezzi propri e a proprio rischio) oppure come contratto d'opera (art. 2222 e seguenti c.c., quando il prestatore è una persona fisica che esegue personalmente la prestazione senza vincolo di subordinazione). Quando utilizzarlo: per qualsiasi incarico di servizi tra imprese (B2B), o tra un'impresa e un libero professionista/lavoratore autonomo con partita IVA, in cui il prestatore mantiene piena autonomia organizzativa nell'esecuzione della prestazione. Parti: il prestatore (l'impresa o il professionista che esegue il servizio) e il committente (chi richiede e paga la prestazione). Clausole essenziali: la descrizione precisa dell'oggetto e del perimetro della prestazione (deliverable, livelli di servizio se applicabile), la durata e le eventuali scadenze intermedie, il corrispettivo e le modalità di fatturazione, la disciplina della proprietà intellettuale sui risultati prodotti (di norma trasferita al committente solo su espressa pattuizione), la riservatezza, la limitazione di responsabilità, e le condizioni di risoluzione anticipata. Autonomia e rischio di riqualificazione: è fondamentale che il prestatore mantenga autonomia organizzativa e non sia soggetto a direttive continuative, orari fissi o vincoli gerarchici propri del rapporto di lavoro subordinato (artt. 2094 e seguenti c.c.). In presenza di indici di subordinazione (etero-organizzazione, orari imposti, mezzi forniti dal committente, esclusiva di fatto), il rapporto rischia di essere riqualificato come lavoro subordinato mascherato, con conseguenze significative in termini di contributi previdenziali e tutele del lavoratore (art. 2, D.Lgs. 81/2015 sulle collaborazioni etero-organizzate). Errori da evitare: non specificare con precisione l'oggetto della prestazione (fonte di contenzioso sull'adempimento), omettere la clausola sulla proprietà intellettuale dei risultati, dimenticare una clausola di riservatezza quando il prestatore accede a informazioni sensibili del committente, e strutturare il rapporto in modo tale da somigliare a un lavoro subordinato senza assumerne gli oneri.

Informazioni da personalizzare

  • Nome o ragione sociale del prestatore

  • Indirizzo del prestatore

  • Partita IVA del prestatore

  • Nome o ragione sociale del committente

  • Indirizzo del committente

  • Descrizione della prestazione di servizi

  • Risultati attesi / deliverable

  • Data di inizio della prestazione

  • Durata del contratto o data di scadenza

  • Corrispettivo pattuito

  • Modalità di pagamento del corrispettivo

    Es. acconto + saldo, rate mensili, a consuntivo.

  • Termine di pagamento (giorni dalla fattura)

  • Regime della proprietà intellettuale sui risultati

  • Data di sottoscrizione del contratto

Personalizza il tuo modello

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Destinatario della firma

Domande frequenti

Che differenza c'è tra contratto d'opera e appalto di servizi?
Il contratto d'opera (art. 2222 c.c.) riguarda una persona fisica che esegue personalmente la prestazione senza vincolo di subordinazione. L'appalto di servizi (art. 1655 c.c.) riguarda un'impresa organizzata che opera con mezzi propri e assume il rischio d'impresa.
Il prestatore rischia di essere considerato un lavoratore dipendente mascherato?
Sì, se nella pratica il rapporto presenta indici tipici della subordinazione: orari imposti, direttive continuative, mezzi forniti dal committente, esclusiva di fatto. In tal caso il rapporto può essere riqualificato come lavoro subordinato, anche etero-organizzato ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 81/2015, con conseguenze su contributi e tutele.
Chi è titolare dei diritti sui risultati prodotti dal prestatore?
Salvo espressa cessione contrattuale, i diritti d'autore restano in capo al Prestatore, che concede al Committente una licenza d'uso limitata alle finalità pattuite. Per un trasferimento pieno dei diritti occorre una clausola specifica.
Qual è la responsabilità del prestatore in caso di errore?
Il prestatore risponde per dolo e colpa grave secondo le regole generali (art. 1218 c.c.); se la prestazione implica problemi tecnici di speciale difficoltà, la responsabilità per colpa lieve è attenuata ai sensi dell'art. 2236 c.c.
Quali sono i termini di pagamento tra imprese in Italia?
In mancanza di diverso accordo, il D.Lgs. 231/2002 sulle transazioni commerciali stabilisce termini di pagamento di 30 giorni (60 se il debitore è una pubblica amministrazione o per accordi specifici), con interessi di mora automatici in caso di ritardo.
Serve la partita IVA per stipulare questo contratto?
Se la prestazione ha carattere abituale e professionale, sì: il prestatore deve operare con partita IVA. Per prestazioni occasionali e non abituali si può ricorrere alla prestazione occasionale, con un regime fiscale e contributivo diverso.

Modelli associati

Informazioni su questo modello

Ultimo aggiornamento
31 agosto 2026
Paese
IT
Avviso legale
Questo modello è fornito a titolo indicativo e deve essere adattato alla propria situazione. Non costituisce consulenza legale personalizzata.