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Atto di fideiussione solidale

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Presentazione

La fideiussione è il contratto con cui una persona (il fideiussore) si obbliga personalmente verso il creditore, garantendo l'adempimento di un'obbligazione altrui (quella del debitore principale). È disciplinata dagli articoli 1936 e seguenti del Codice civile. È frequentemente utilizzata a garanzia di contratti di locazione (in luogo o a integrazione del deposito cauzionale), di mutui, di contratti commerciali o di affidamenti bancari, quando il creditore desidera un ulteriore patrimonio, oltre a quello del debitore principale, su cui potersi rivalere in caso di inadempimento. Fideiussione semplice e fideiussione solidale: nella fideiussione "semplice", il fideiussore gode, in linea di principio, del cosiddetto beneficio di preventiva escussione previsto dall'articolo 1944, comma 2, c.c.: il creditore deve prima tentare di soddisfarsi sui beni del debitore principale, e solo se questa escussione risulta infruttuosa può rivolgersi al fideiussore. Nella prassi, tuttavia, la quasi totalità delle fideiussioni contiene una clausola espressa di rinuncia a tale beneficio: è proprio questa rinuncia che rende la fideiussione "solidale" nel senso comunemente inteso — il fideiussore diventa immediatamente escutibile dal creditore, senza che questi debba prima agire contro il debitore principale, esattamente come se il fideiussore fosse un condebitore in solido. È fondamentale che il testo dell'atto contenga tale rinuncia espressa, poiché in sua assenza il beneficio di preventiva escussione opera comunque a favore del fideiussore. Distinzione dalla garanzia autonoma a prima richiesta: la fideiussione, anche quando solidale, resta un'obbligazione accessoria a quella garantita: il fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale (ad esempio la nullità del contratto garantito, articolo 1945 c.c.), e l'obbligazione del fideiussore si estingue se si estingue quella garantita. La garanzia autonoma a prima richiesta (o "a prima domanda"), invece, è un istituto atipico, elaborato dalla prassi commerciale, in cui il garante si obbliga a pagare a semplice richiesta del beneficiario, indipendentemente dalle vicende del rapporto sottostante e senza poter opporre le eccezioni derivanti da tale rapporto: è quindi un'obbligazione autonoma, non accessoria, molto più gravosa per il garante. Questo modello riguarda esclusivamente la fideiussione ordinaria, accessoria e solidale, non la garanzia autonoma. Parti: il fideiussore (il garante, persona fisica o giuridica) e il creditore (il beneficiario della garanzia); il debitore principale non è parte dell'atto di fideiussione, sebbene sia il soggetto la cui obbligazione viene garantita. Forma: la fideiussione deve essere espressa, ai sensi dell'articolo 1937 c.c., e non si presume; è pertanto necessaria la forma scritta per garantire certezza sul contenuto dell'impegno assunto, specie riguardo all'importo massimo garantito e alla durata della garanzia. Clausole essenziali: identificazione del debitore principale e dell'obbligazione garantita, importo massimo garantito (essenziale per limitare l'esposizione del fideiussore, soprattutto per obbligazioni future o di importo non ancora determinato), durata della garanzia, rinuncia espressa al beneficio di preventiva escussione ex art. 1944 c.c. per rendere la fideiussione solidale, modalità di escussione da parte del creditore. Errori da evitare: garantire un'obbligazione senza fissare un importo massimo, esponendo il fideiussore a un rischio potenzialmente illimitato; omettere la rinuncia espressa al beneficio di preventiva escussione se si intende effettivamente una fideiussione solidale; confondere fideiussione e garanzia autonoma a prima richiesta, che comportano conseguenze giuridiche molto diverse per il garante. Questo modello costituisce una base redazionale e non sostituisce una verifica da parte di un professionista del diritto, in particolare riguardo alla congruità dell'importo garantito e alle conseguenze patrimoniali dell'impegno assunto dal fideiussore.

Informazioni da personalizzare

  • Nome del fideiussore (garante)

  • Indirizzo del fideiussore

  • Nome del creditore (beneficiario della garanzia)

  • Indirizzo del creditore

  • Nome del debitore principale

  • Descrizione dell'obbligazione garantita (es. contratto di locazione, mutuo)

  • Importo massimo garantito

  • Durata della garanzia

  • Data di sottoscrizione della fideiussione

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Domande frequenti

Che cos'è il beneficio di preventiva escussione?
È il diritto del fideiussore, previsto dall'articolo 1944, comma 2, c.c., di pretendere che il creditore agisca prima contro il debitore principale, e solo se questa escussione risulta infruttuosa possa rivolgersi al fideiussore. Nella fideiussione solidale, questo beneficio viene espressamente rinunciato.
Cosa rende una fideiussione "solidale"?
La rinuncia espressa al beneficio di preventiva escussione previsto dall'articolo 1944, comma 2, c.c. Con tale rinuncia, il creditore può rivolgersi direttamente al fideiussore senza dover prima escutere il debitore principale, come se il fideiussore fosse un condebitore in solido.
Che differenza c'è tra fideiussione e garanzia autonoma a prima richiesta?
La fideiussione, anche se solidale, resta accessoria all'obbligazione garantita: il fideiussore può opporre le eccezioni spettanti al debitore principale. La garanzia autonoma a prima richiesta è invece un'obbligazione indipendente dal rapporto sottostante, in cui il garante paga a semplice richiesta senza poter opporre eccezioni: è quindi più gravosa per il garante.
È possibile fissare un importo massimo garantito?
Sì, ed è fortemente consigliato, in particolare per obbligazioni future o non ancora determinate nel loro ammontare, in modo da limitare l'esposizione patrimoniale del fideiussore.
La fideiussione deve essere scritta?
Sì, ai sensi dell'articolo 1937 c.c. la fideiussione deve essere espressa e non si presume: è quindi necessaria la forma scritta per determinare con certezza l'obbligazione garantita, l'importo e la durata della garanzia.
Il fideiussore può opporre le stesse difese del debitore principale?
Sì, ai sensi dell'articolo 1945 c.c., salvo quelle derivanti dall'incapacità del debitore principale, poiché la fideiussione resta un'obbligazione accessoria che segue le sorti dell'obbligazione garantita.

Modelli associati

Informazioni su questo modello

Ultimo aggiornamento
31 agosto 2026
Paese
IT
Avviso legale
Questo modello è fornito a titolo indicativo e deve essere adattato alla propria situazione. Non costituisce consulenza legale personalizzata.