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Modello di contratto di distribuzione

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Presentazione

Il contratto di distribuzione disciplina il rapporto con cui un fornitore (o concedente) affida a un distributore l'attività di acquisto e rivendita, in nome e per conto proprio, dei propri prodotti presso una clientela determinata, generalmente in una zona geografica assegnata. A differenza dell'agente di commercio, il distributore agisce come rivenditore indipendente: acquista i prodotti dal fornitore per poi rivenderli a proprio rischio commerciale, assumendo la titolarità della merce e il rischio di mancata vendita, mentre l'agente si limita a promuovere la conclusione di contratti in nome e per conto del preponente, senza mai acquisire la proprietà dei beni. Il contratto di distribuzione è un contratto atipico nell'ordinamento italiano, non specificamente disciplinato dal Codice civile, e trova la propria disciplina prevalentemente nelle clausole liberamente pattuite dalle parti, nei principi generali dei contratti (artt. 1321 ss. c.c.) e, per singole compravendite eseguite in esecuzione del contratto quadro, nella disciplina della vendita (artt. 1470 ss. c.c.). Tuttavia, la giurisprudenza applica in alcuni casi per analogia, quando il distributore è fortemente integrato nella rete commerciale del fornitore (marchio imposto, standard di vendita vincolanti, dipendenza economica rilevante), alcuni principi propri del contratto di agenzia, in particolare in tema di preavviso di recesso e, in casi limitati, di indennità per la clientela procurata al fornitore. Questa applicazione analogica non è automatica e va valutata caso per caso in base al grado di integrazione effettiva. Quando utilizzarlo: per l'organizzazione di una rete di distribuzione di prodotti, con o senza esclusiva territoriale, tra un fornitore e distributori indipendenti che acquistano e rivendono la merce a proprio rischio. Parti: il concedente o fornitore (che affida la distribuzione dei propri prodotti) e il distributore (che acquista e rivende i prodotti a proprio nome e rischio). Clausole essenziali: la zona geografica o la clientela affidata al distributore e l'eventuale esclusiva territoriale (reciproca o unilaterale); le condizioni di acquisto dei prodotti (prezzi, sconti, quantità minime, modalità di ordine e consegna); gli eventuali standard qualitativi o commerciali imposti al distributore (immagine del marchio, presentazione dei prodotti); la durata del contratto e il termine di preavviso in caso di recesso; e le conseguenze della cessazione del rapporto, in particolare sulla gestione delle scorte residue e sull'eventuale indennità. Errori da evitare: non distinguere chiaramente il contratto di distribuzione dal contratto di agenzia, con conseguenze pratiche sulla titolarità della merce e sul regime della responsabilità verso i clienti finali; prevedere un termine di preavviso irrisorio in presenza di una forte dipendenza economica del distributore verso il fornitore, il che espone il concedente al rischio di essere condannato per recesso abusivo o intempestivo secondo i principi generali di buona fede contrattuale; e non disciplinare la sorte delle scorte di prodotti non ancora rivendute alla cessazione del contratto (obbligo di riacquisto, distruzione, vendita libera).

Informazioni da personalizzare

  • Ragione sociale del fornitore o concedente

  • Partita IVA del fornitore

  • Sede legale del fornitore

  • Ragione sociale del distributore

  • Partita IVA del distributore

  • Sede legale del distributore

  • Prodotti oggetto della distribuzione

  • Zona geografica o clientela affidata al distributore

  • Indicazione sull'eventuale esclusiva territoriale

  • Condizioni di acquisto (prezzi, sconti, quantità minime)

  • Standard qualitativi o commerciali imposti al distributore

  • Durata del contratto (determinata o indeterminata)

  • Termine di preavviso in caso di recesso

  • Gestione delle scorte residue alla cessazione del contratto

  • Data di sottoscrizione del contratto

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Destinatario della firma

Domande frequenti

Qual è la differenza tra distributore e agente di commercio?
Il distributore acquista i prodotti dal fornitore e li rivende a proprio nome e rischio commerciale, assumendone la proprietà. L'agente di commercio, invece, si limita a promuovere la conclusione di contratti in nome e per conto del preponente, senza mai acquisire la proprietà dei beni, e riceve una provvigione anziché un margine di rivendita.
Il contratto di distribuzione è disciplinato da una legge specifica in Italia?
No, si tratta di un contratto atipico, non specificamente disciplinato dal Codice civile. Trova la propria disciplina nelle clausole liberamente pattuite dalle parti e nei principi generali dei contratti, con applicazione, per le singole compravendite, della disciplina della vendita.
Il distributore può avere diritto a un'indennità alla fine del contratto?
In linea di principio no, poiché il distributore non è un agente di commercio. Tuttavia, in presenza di una forte integrazione del distributore nella rete commerciale del fornitore (dipendenza economica rilevante, marchio imposto, standard vincolanti), la giurisprudenza può applicare per analogia alcuni principi del contratto di agenzia. Si tratta di una valutazione caso per caso, non automatica.
Cosa succede alle scorte di prodotti non vendute alla fine del contratto?
In assenza di previsione contrattuale, il distributore resta proprietario delle scorte acquistate e può in linea di principio continuare a venderle, salvo clausole contrattuali specifiche (obbligo di riacquisto da parte del fornitore, restituzione, distruzione). È fortemente consigliato disciplinare espressamente questo aspetto nel contratto.
È obbligatorio prevedere un preavviso per il recesso dal contratto di distribuzione?
Non essendo un contratto tipico, non esiste un termine di preavviso legale specifico come per l'agenzia commerciale. Tuttavia, un recesso senza preavviso adeguato, soprattutto in presenza di una forte dipendenza economica del distributore, può essere qualificato come abusivo o contrario alla buona fede contrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento.

Modelli associati

Informazioni su questo modello

Ultimo aggiornamento
31 agosto 2026
Paese
IT
Avviso legale
Questo modello è fornito a titolo indicativo e deve essere adattato alla propria situazione. Non costituisce consulenza legale personalizzata.