Vai al contenuto principale
Certyneo

Modello di condizioni generali di vendita B2B

Gratuito
Modificabile
Firma elettronica

Presentazione

Le condizioni generali di vendita (CGV) B2B costituiscono l'insieme delle clausole contrattuali standard che un'impresa applica sistematicamente alle proprie vendite di beni o servizi a clienti professionali. Diversamente dal contratto negoziato individualmente, le CGV sono predisposte unilateralmente dal venditore e si applicano a tutte le transazioni, salvo condizioni particolari specifiche negoziate con singoli clienti. In ambito B2B non si applica il Codice del Consumo, ma restano pienamente vincolanti le regole del Codice civile in materia di contratti, in particolare l'art. 1341 c.c., che impone la specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie (limitazioni di responsabilità, facoltà di recesso, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, clausole compromissorie), pena la loro inefficacia. Un ulteriore quadro normativo di rilievo per le CGV B2B è quello del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali: esso impone un termine di pagamento di regola pari a 30 giorni dalla ricezione della fattura o dei beni/servizi, prorogabile per accordo tra le parti fino a un massimo di 60 giorni, oltre il quale, in caso di ritardo, si applicano automaticamente interessi di mora calcolati al tasso legale maggiorato, senza necessità di messa in mora, oltre a un importo forfettario per i costi di recupero del credito. Quando utilizzarle: per qualsiasi impresa che vende regolarmente beni o servizi a clienti professionali (B2B) e desidera applicare condizioni standard uniformi a tutte le proprie vendite. Parti: il venditore (che predispone le CGV) e il cliente professionale acquirente. Clausole essenziali: le condizioni di formazione del contratto (efficacia dell'ordine, conferma); il prezzo e le modalità di determinazione (listino, sconti, revisione periodica); le condizioni di consegna (termini, modalità, trasferimento del rischio); le condizioni di pagamento e le penali di ritardo previste dal D.Lgs. 231/2002; le eventuali garanzie sui prodotti o servizi venduti e i relativi limiti; la clausola di riserva di proprietà, se applicabile; la limitazione di responsabilità del venditore, soggetta all'approvazione specifica ex art. 1341 c.c.; e la legge applicabile e il foro competente. Errori da evitare: non prevedere l'approvazione specifica per iscritto delle clausole vessatorie, che le rende inefficaci nei confronti del cliente ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c.; fissare termini di pagamento superiori ai massimi consentiti dal D.Lgs. 231/2002 senza una giustificazione oggettiva grave, il che espone la clausola a un rischio di nullità per grave iniquità in danno del creditore; e non disciplinare esplicitamente la clausola di riserva di proprietà, che deve essere pattuita per iscritto per essere opponibile ai terzi ai sensi dell'art. 1523 c.c.

Informazioni da personalizzare

  • Ragione sociale del venditore

  • Forma giuridica del venditore

  • Partita IVA del venditore

  • Sede legale del venditore

  • Descrizione dei prodotti o servizi venduti

  • Modalità di formazione dell'ordine e conferma

  • Condizioni di determinazione del prezzo (listino, sconti)

  • Condizioni di consegna (termini, modalità, trasferimento del rischio)

  • Termine di pagamento applicabile

    Es.: 30 giorni data fattura, salvo diverso accordo scritto entro il limite massimo di 60 giorni.

  • Garanzie sui prodotti o servizi venduti

  • Indicazione sull'eventuale clausola di riserva di proprietà

  • Massimale di responsabilità del venditore

  • Foro competente in caso di controversia

  • Data dell'ultimo aggiornamento delle CGV

Personalizza il tuo modello

Es.: 30 giorni data fattura, salvo diverso accordo scritto entro il limite massimo di 60 giorni.

Destinatario della firma

Domande frequenti

Le condizioni generali di vendita B2B devono essere accettate specificamente dal cliente?
Le clausole considerate vessatorie ai sensi dell'art. 1341 c.c. (limitazioni di responsabilità, deroghe alla competenza, clausole compromissorie) richiedono la specifica approvazione per iscritto del cliente, di norma tramite una sottoscrizione distinta o un espresso richiamo numerato delle clausole interessate. In assenza, tali clausole non sono efficaci nei confronti del cliente.
Qual è il termine di pagamento massimo consentito tra imprese in Italia?
Il D.Lgs. 231/2002 fissa il termine legale a 30 giorni dalla ricezione della fattura o dei beni/servizi, prorogabile per accordo scritto tra le parti fino a un massimo di 60 giorni. Termini superiori possono essere considerati gravemente iniqui e quindi nulli, salvo giustificazione oggettiva.
Cosa succede in caso di ritardato pagamento da parte del cliente?
In caso di ritardo, si applicano automaticamente, senza necessità di costituzione in mora, gli interessi di mora al tasso legale maggiorato previsto dal D.Lgs. 231/2002, oltre a un importo forfettario a titolo di risarcimento per i costi di recupero del credito, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
La clausola di riserva di proprietà è automaticamente applicabile?
No, ai sensi dell'art. 1523 c.c. la riserva di proprietà deve essere espressamente concordata per iscritto tra le parti per essere opponibile, e per essere opponibile ai terzi deve inoltre avere data certa anteriore al pignoramento dei beni.
Le CGV B2B possono derogare al foro competente ordinario?
Sì, ma tale deroga costituisce una clausola vessatoria ai sensi dell'art. 1341 c.c. e richiede quindi la specifica approvazione per iscritto del cliente per essere efficace.

Modelli associati

Informazioni su questo modello

Ultimo aggiornamento
31 agosto 2026
Paese
IT
Avviso legale
Questo modello è fornito a titolo indicativo e deve essere adattato alla propria situazione. Non costituisce consulenza legale personalizzata.