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Le condizioni generali di vendita (CGV) B2B costituiscono l'insieme delle clausole contrattuali standard che un'impresa applica sistematicamente alle proprie vendite di beni o servizi a clienti professionali. Diversamente dal contratto negoziato individualmente, le CGV sono predisposte unilateralmente dal venditore e si applicano a tutte le transazioni, salvo condizioni particolari specifiche negoziate con singoli clienti. In ambito B2B non si applica il Codice del Consumo, ma restano pienamente vincolanti le regole del Codice civile in materia di contratti, in particolare l'art. 1341 c.c., che impone la specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie (limitazioni di responsabilità, facoltà di recesso, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, clausole compromissorie), pena la loro inefficacia. Un ulteriore quadro normativo di rilievo per le CGV B2B è quello del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali: esso impone un termine di pagamento di regola pari a 30 giorni dalla ricezione della fattura o dei beni/servizi, prorogabile per accordo tra le parti fino a un massimo di 60 giorni, oltre il quale, in caso di ritardo, si applicano automaticamente interessi di mora calcolati al tasso legale maggiorato, senza necessità di messa in mora, oltre a un importo forfettario per i costi di recupero del credito. Quando utilizzarle: per qualsiasi impresa che vende regolarmente beni o servizi a clienti professionali (B2B) e desidera applicare condizioni standard uniformi a tutte le proprie vendite. Parti: il venditore (che predispone le CGV) e il cliente professionale acquirente. Clausole essenziali: le condizioni di formazione del contratto (efficacia dell'ordine, conferma); il prezzo e le modalità di determinazione (listino, sconti, revisione periodica); le condizioni di consegna (termini, modalità, trasferimento del rischio); le condizioni di pagamento e le penali di ritardo previste dal D.Lgs. 231/2002; le eventuali garanzie sui prodotti o servizi venduti e i relativi limiti; la clausola di riserva di proprietà, se applicabile; la limitazione di responsabilità del venditore, soggetta all'approvazione specifica ex art. 1341 c.c.; e la legge applicabile e il foro competente. Errori da evitare: non prevedere l'approvazione specifica per iscritto delle clausole vessatorie, che le rende inefficaci nei confronti del cliente ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c.; fissare termini di pagamento superiori ai massimi consentiti dal D.Lgs. 231/2002 senza una giustificazione oggettiva grave, il che espone la clausola a un rischio di nullità per grave iniquità in danno del creditore; e non disciplinare esplicitamente la clausola di riserva di proprietà, che deve essere pattuita per iscritto per essere opponibile ai terzi ai sensi dell'art. 1523 c.c.
Ragione sociale del venditore
Forma giuridica del venditore
Partita IVA del venditore
Sede legale del venditore
Descrizione dei prodotti o servizi venduti
Modalità di formazione dell'ordine e conferma
Condizioni di determinazione del prezzo (listino, sconti)
Condizioni di consegna (termini, modalità, trasferimento del rischio)
Termine di pagamento applicabile
Es.: 30 giorni data fattura, salvo diverso accordo scritto entro il limite massimo di 60 giorni.
Garanzie sui prodotti o servizi venduti
Indicazione sull'eventuale clausola di riserva di proprietà
Massimale di responsabilità del venditore
Foro competente in caso di controversia
Data dell'ultimo aggiornamento delle CGV
Es.: 30 giorni data fattura, salvo diverso accordo scritto entro il limite massimo di 60 giorni.