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La delega di firma è l'atto con cui il legale rappresentante di una società (amministratore unico, presidente del consiglio di amministrazione) autorizza un dipendente o un collaboratore a sottoscrivere, in suo nome, determinati atti o documenti nell'ambito delle proprie funzioni, senza che ciò comporti un trasferimento generale del potere di rappresentanza della società. Delega di firma versus institore (art. 2203 c.c.): la delega di firma va tenuta distinta dall'istituto dell'institore, disciplinato dagli artt. 2203 e seguenti del Codice civile. L'institore è colui che viene preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale (o di una sede secondaria), con un potere di rappresentanza generale verso i terzi per tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui è preposto, salve le limitazioni espressamente iscritte nel registro delle imprese e portate a conoscenza dei terzi. La delega di firma, al contrario, conferisce un potere circoscritto a determinati atti o a un determinato ambito di attività (ad esempio la firma di ordini di acquisto entro un certo importo, o la sottoscrizione di contratti commerciali di routine), senza attribuire al delegato la generale rappresentanza dell'impresa. Qualificare erroneamente una delega di firma limitata come institoria (o viceversa) può avere conseguenze rilevanti sull'affidamento dei terzi e sulla responsabilità della società. Quando utilizzarla: quando il legale rappresentante di una società desidera delegare a un dipendente (direttore, responsabile amministrativo, responsabile acquisti) la firma di determinati atti ricorrenti, senza dover intervenire personalmente per ciascuno di essi. Parti: il delegante (legale rappresentante della società) e il delegato (dipendente o collaboratore). Clausole essenziali: l'identificazione precisa degli atti e dei documenti oggetto della delega (tipologia, eventuale soglia di importo), la durata della delega, l'eventuale facoltà di sub-delega, l'obbligo del delegato di agire nei limiti della delega e nell'interesse della società, e le modalità di revoca. Errori da evitare: redigere una delega di firma dai contorni talmente ampi da poter essere riqualificata come institoria, con conseguenze inattese sulla responsabilità della società verso i terzi; non definire una soglia di importo o un perimetro di atti sufficientemente precisi, con il rischio che il delegato ecceda i propri poteri; e omettere di comunicare la delega ai soggetti interni o esterni interessati (banche, fornitori) quando necessario per la sua efficacia pratica.
Ragione sociale della società
Partita IVA della società
Sede legale della società
Nome e cognome del delegante
Carica del delegante
Es.: amministratore unico, presidente del consiglio di amministrazione.
Nome e cognome del delegato
Carica/funzione del delegato
Descrizione degli atti/documenti delegati
Es.: sottoscrizione degli ordini di acquisto fino a un determinato importo.
Eventuale soglia di importo
Durata della delega
Il delegato può sub-delegare la firma?
Data di sottoscrizione della delega
Es.: amministratore unico, presidente del consiglio di amministrazione.
Es.: sottoscrizione degli ordini di acquisto fino a un determinato importo.