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Il patto parasociale è l'accordo con cui alcuni o tutti i soci di una società (tipicamente una S.p.A. o una S.r.l.) regolano, al di fuori dello statuto sociale, aspetti relativi alla governance della società, all'esercizio del diritto di voto o al trasferimento delle partecipazioni. È disciplinato, per le società per azioni, dagli articoli 2341-bis e 2341-ter del Codice Civile, norme ritenute applicabili in via analogica anche alle società a responsabilità limitata. Quando utilizzarlo: quando i soci vogliono disciplinare, in un documento riservato distinto dallo statuto, regole di funzionamento interno (ad esempio la ripartizione delle cariche sociali, diritti di veto su decisioni strategiche, patti di sindacato di voto) o regole sulla circolazione delle partecipazioni (prelazione, gradimento, trascinamento, covendita) che le parti preferiscono non rendere pubbliche tramite lo statuto, iscritto nel Registro delle Imprese e quindi conoscibile da terzi. Parti: i soci della società che intendono vincolarsi reciprocamente. Efficacia meramente obbligatoria: a differenza dello statuto sociale, il patto parasociale ha efficacia solo tra le parti che lo sottoscrivono (efficacia inter partes) e non è opponibile alla società né ai terzi. La sua violazione non incide sulla validità delle delibere assembleari o degli atti sociali eventualmente adottati in contrasto con il patto, ma dà luogo unicamente a responsabilità contrattuale e all'obbligo di risarcire il danno nei confronti degli altri soci aderenti al patto (salva l'eventuale previsione di una clausola penale). Durata: ai sensi dell'articolo 2341-bis c.c., i patti parasociali aventi ad oggetto l'esercizio del diritto di voto o che pongono limiti al trasferimento delle partecipazioni, se stipulati a tempo determinato, non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore (sono rinnovabili alla scadenza); se stipulati a tempo indeterminato, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di centottanta giorni. Clausole tipiche: sindacato di voto (impegno a votare in un determinato modo su specifiche materie), diritti di prelazione in caso di cessione di partecipazioni, clausole di gradimento, clausole di trascinamento (drag-along) e covendita (tag-along), diritti di informazione rafforzata, e clausole di composizione delle controversie (arbitrato). Errori da evitare: confondere il patto parasociale con lo statuto (hanno efficacia e opponibilità diverse), non prevedere una clausola penale adeguata a disincentivare la violazione (data la difficoltà di ottenere l'esecuzione in forma specifica), superare inconsapevolmente il limite di durata quinquennale per i patti a tempo determinato, e non coordinare il patto con eventuali clausole statutarie già esistenti sulla circolazione delle quote.
Denominazione della società
Sede della società
Nome del socio A
Quota/partecipazione detenuta dal socio A
Nome del socio B
Quota/partecipazione detenuta dal socio B
Materie soggette a sindacato di voto
Termini della clausola di prelazione
Termini della clausola di trascinamento (drag-along)
Durata del patto (determinata o indeterminata)
Se determinata, massimo 5 anni ai sensi dell'art. 2341-bis c.c.
Clausola penale in caso di violazione
Data di sottoscrizione del patto
Se determinata, massimo 5 anni ai sensi dell'art. 2341-bis c.c.