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La cessione di azioni è l'atto con cui un azionista (cedente) trasferisce a un altro soggetto (cessionario) la titolarità di una partecipazione in una società per azioni (S.p.A.), dietro corrispettivo o a titolo gratuito. A differenza della cessione di quote di S.r.l., che richiede obbligatoriamente atto notarile o firma digitale certificata tramite intermediario abilitato (art. 2470 c.c.), la circolazione delle azioni è in linea di principio libera, secondo il principio generale dell'articolo 2355 del Codice Civile: il trasferimento avviene, a seconda del regime delle azioni, mediante girata autenticata (per le azioni cartacee), mediante scritture contabili presso l'intermediario (per le azioni dematerializzate o in gestione accentrata ai sensi del D.Lgs. 213/1998), o mediante semplice contratto di cessione con consegna del titolo per le azioni al portatore, oggi residuali. Quando utilizzarlo: per la cessione di azioni di una S.p.A. non quotata, quando le parti intendono formalizzare i termini economici e le condizioni della cessione. Per società quotate si applicano regole aggiuntive del Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 58/1998), non coperte da questo modello. Parti: il cedente (azionista che trasferisce le proprie azioni) e il cessionario (chi le acquisisce). Clausole statutarie di prelazione o gradimento: sebbene la regola generale sia la libera circolazione, lo statuto della società può prevedere clausole di prelazione a favore degli altri azionisti in caso di cessione a terzi, oppure clausole di mero gradimento (che subordinano la cessione al consenso di un organo sociale), ammesse dall'articolo 2355-bis del Codice Civile a condizione che non siano meramente potestative e prive di ragionevole giustificazione, e purché lo statuto preveda un obbligo di acquisto a carico della società o degli altri soci ovvero un diritto di recesso in caso di diniego del gradimento. È quindi indispensabile verificare lo statuto prima di procedere. Clausole essenziali del contratto di cessione: l'identificazione delle azioni cedute (numero, categoria, valore nominale), il prezzo e le modalità di pagamento, le dichiarazioni e garanzie del cedente sulla titolarità e assenza di vincoli, ed eventuali garanzie sulla situazione patrimoniale della società (rappresentazioni e garanzie, con eventuale clausola di indennizzo). Errori da evitare: non verificare le clausole statutarie di prelazione o gradimento prima di procedere alla cessione, confondere il regime delle azioni con quello, più rigoroso, delle quote di S.r.l., e omettere l'aggiornamento del libro soci una volta perfezionata la cessione.
Denominazione della società
Sede della società
Nome del cedente
Indirizzo del cedente
Nome del cessionario
Indirizzo del cessionario
Numero di azioni cedute
Categoria delle azioni (ordinarie, privilegiate, ecc.)
Valore nominale unitario per azione
Prezzo di cessione pattuito
Modalità di pagamento del prezzo
Clausole statutarie di prelazione/gradimento applicabili
Data di sottoscrizione del contratto