Modello: convenzione di tirocinio
Presentazione
La convenzione di tirocinio è l'accordo con cui un soggetto ospitante (impresa, ente pubblico, libero professionista) accoglie un tirocinante presso la propria struttura per un periodo di orientamento e formazione pratica, sotto la responsabilità di un soggetto promotore (istituto scolastico, università, centro per l'impiego, agenzia formativa accreditata). Quadro normativo: i tirocini curriculari (svolti nell'ambito di un percorso di studi) sono disciplinati direttamente dagli istituti scolastici e dalle università secondo i propri regolamenti. I tirocini extracurriculari sono invece regolati, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, dalle singole normative regionali che attuano le Linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni il 25 maggio 2017: queste fissano requisiti minimi comuni (durata massima, indennità minima di partecipazione, numero massimo di tirocinanti ospitabili in proporzione al personale in organico), ma con variazioni significative da regione a regione che vanno sempre verificate presso la normativa regionale applicabile prima di redigere la convenzione. Distinzione dal rapporto di lavoro subordinato: il tirocinio non è, e non deve mai essere utilizzato come, un rapporto di lavoro subordinato mascherato. È una misura formativa e di orientamento: il tirocinante non è vincolato da un obbligo di subordinazione gerarchica assimilabile a quello del lavoratore dipendente, deve essere affiancato da un tutor sia lato soggetto ospitante sia lato soggetto promotore, e riceve un'indennità di partecipazione (non una retribuzione in senso tecnico). L'utilizzo reiterato e sistematico di tirocini per svolgere mansioni stabilmente necessarie all'organizzazione, in sostituzione di veri e propri rapporti di lavoro, espone il soggetto ospitante al rischio di riqualificazione del rapporto come lavoro subordinato di fatto, con le relative conseguenze retributive, contributive e sanzionatorie. Quando utilizzarla: per l'accoglienza di uno studente o di un neo-diplomato/laureato per un periodo di formazione pratica presso l'organizzazione ospitante, nell'ambito di un percorso curriculare o extracurriculare. Parti: il soggetto ospitante, il soggetto promotore e il tirocinante (quest'ultimo generalmente sottoscrive anche il Piano Formativo Individuale allegato). Clausole essenziali: la durata del tirocinio (nel rispetto dei massimi regionali), gli obiettivi formativi e le attività previste, i nominativi del tutor aziendale e del tutor del soggetto promotore, l'indennità di partecipazione (obbligatoria nella generalità delle normative regionali, con importo minimo variabile), l'orario e le modalità di svolgimento, la copertura assicurativa INAIL e responsabilità civile, e le cause di sospensione o interruzione anticipata. Errori da evitare: utilizzare il tirocinio per coprire mansioni stabili tipiche di un vero rapporto di lavoro, con il rischio di riqualificazione; omettere l'indennità di partecipazione quando obbligatoria secondo la normativa regionale applicabile; e non verificare i limiti numerici e di durata previsti dalla regione competente prima di sottoscrivere la convenzione.
Informazioni da personalizzare
Nome/ragione sociale del soggetto ospitante
Indirizzo del soggetto ospitante
Nome del soggetto promotore
Istituto scolastico, università, centro per l'impiego o agenzia formativa accreditata.
Nome e cognome del tirocinante
Data di nascita del tirocinante
Obiettivi formativi e attività previste
Durata del tirocinio (date di inizio e fine)
Nominativo del tutor aziendale
Nominativo del tutor del soggetto promotore
Indennità di partecipazione mensile
Verificare l'importo minimo previsto dalla normativa regionale applicabile.
Orario e modalità di svolgimento
Data di sottoscrizione
Personalizza il tuo modello
Istituto scolastico, università, centro per l'impiego o agenzia formativa accreditata.
Verificare l'importo minimo previsto dalla normativa regionale applicabile.
Destinatario della firma
Domande frequenti
- Il tirocinio è un rapporto di lavoro?
- No. Il tirocinio è una misura formativa e di orientamento, non un rapporto di lavoro subordinato. Il tirocinante non è vincolato da un obbligo di subordinazione gerarchica e riceve un'indennità di partecipazione, non una retribuzione. L'uso reiterato del tirocinio per svolgere mansioni stabili espone al rischio di riqualificazione come lavoro subordinato di fatto.
- L'indennità di partecipazione è obbligatoria?
- Nella generalità delle normative regionali attuative delle Linee guida del 25 maggio 2017, sì, con un importo minimo che varia da regione a regione. È necessario verificare la normativa regionale applicabile prima di stabilire l'importo.
- Chi disciplina i tirocini extracurriculari?
- A seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, i tirocini extracurriculari sono disciplinati dalle normative regionali, che attuano le Linee guida nazionali della Conferenza Stato-Regioni del 25 maggio 2017 con requisiti minimi comuni ma variazioni significative da regione a regione.
- Quanti tirocinanti può ospitare un'impresa contemporaneamente?
- Il numero massimo di tirocinanti ospitabili in proporzione al personale in organico è fissato dalla normativa regionale applicabile e va sempre verificato prima di sottoscrivere nuove convenzioni.
- Cosa rischia l'azienda che utilizza il tirocinio per sostituire personale dipendente?
- Il rischio principale è la riqualificazione del rapporto come lavoro subordinato di fatto, con conseguenze retributive e contributive (differenze retributive, contributi non versati) e possibili sanzioni amministrative.
Modelli associati
Informazioni su questo modello
- Ultimo aggiornamento
- 31 agosto 2026
- Paese
- IT
- Avviso legale
- Questo modello è fornito a titolo indicativo e deve essere adattato alla propria situazione, in particolare alla normativa regionale applicabile. Non costituisce consulenza legale personalizzata.