Contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
Presentazione
Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è la forma comune del rapporto di lavoro in Italia, disciplinato dagli articoli 2094 e seguenti del Codice Civile e dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicabile al settore. A differenza del lavoro autonomo, il lavoratore subordinato presta la propria opera alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro, secondo un vincolo di subordinazione gerarchica e organizzativa. Quando utilizzarlo: per ogni assunzione senza termine prefissato, a tempo pieno o parziale, nel settore privato. La forma scritta non è sempre obbligatoria per legge, ma è fortemente raccomandata e diventa necessaria per specifiche clausole (patto di prova, part-time, clausola di non concorrenza) e per l'assolvimento degli obblighi informativi previsti dal D.Lgs. 104/2022 (attuazione della direttiva UE 2019/1152 sulla trasparenza delle condizioni di lavoro). Parti: il datore di lavoro (persona fisica o società) e il lavoratore. Clausole essenziali: l'identità delle parti, la qualifica e il livello di inquadramento secondo il CCNL applicabile, la data di inizio del rapporto, la sede di lavoro, l'orario di lavoro (tempo pieno o parziale, con indicazione della distribuzione oraria per il part-time), la retribuzione lorda e i suoi elementi, il periodo di prova e la sua durata massima, il CCNL applicabile, e le eventuali clausole particolari (riservatezza, non concorrenza con congrua contropartita). Periodo di prova: la durata massima del periodo di prova è stabilita dal CCNL applicabile; in assenza di previsione contrattuale collettiva, l'articolo 2096 del Codice Civile lascia alle parti la fissazione della durata, purché ragionevole e proporzionata alla complessità delle mansioni (la prassi indica orientativamente fino a 6 mesi per i quadri e dirigenti, 3 mesi per impiegati, 2 mesi per operai, salvo diversa previsione del contratto collettivo). Durante la prova, ciascuna parte può recedere liberamente senza preavviso né obbligo di motivazione, salvo il divieto di recesso discriminatorio o in frode alla legge. Tutele in caso di licenziamento: per i lavoratori assunti a tempo indeterminato a decorrere dal 7 marzo 2015, in caso di licenziamento illegittimo si applica il regime delle «tutele crescenti» previsto dal D.Lgs. 23/2015 (come modificato dalla giurisprudenza costituzionale e dalla successiva normativa), con un'indennità risarcitoria commisurata all'anzianità di servizio, in luogo della reintegrazione automatica prevista dal previgente articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori (salvo casi specifici, come il licenziamento discriminatorio o nullo, per cui resta la reintegra). Errori da evitare: omettere l'indicazione del CCNL applicabile (che determina minimi retributivi e inquadramento), fissare un periodo di prova superiore ai massimi del CCNL (nullo per la parte eccedente), inserire una clausola di non concorrenza senza un adeguato corrispettivo economico (nulla ai sensi dell'art. 2125 c.c.), e non assolvere gli obblighi informativi minimi previsti dal D.Lgs. 104/2022.
Informazioni da personalizzare
Nome o ragione sociale del datore di lavoro
Indirizzo/sede del datore di lavoro
Partita IVA del datore di lavoro
CCNL applicabile
Nome e cognome del lavoratore
Indirizzo del lavoratore
Qualifica e mansione
Livello di inquadramento contrattuale
Data di inizio del rapporto di lavoro
Sede di lavoro
Orario di lavoro (tempo pieno o parziale, distribuzione)
Retribuzione lorda mensile
Durata del periodo di prova (in mesi)
Nei limiti massimi previsti dal CCNL applicabile.
Clausola di non concorrenza (riassunto)
Lasciare vuoto se non applicabile. Richiede un corrispettivo economico specifico ex art. 2125 c.c.
Data di sottoscrizione del contratto
Personalizza il tuo modello
Nei limiti massimi previsti dal CCNL applicabile.
Lasciare vuoto se non applicabile. Richiede un corrispettivo economico specifico ex art. 2125 c.c.
Destinatario della firma
Domande frequenti
- Il contratto a tempo indeterminato deve essere sempre scritto?
- La forma scritta non è sempre obbligatoria per legge, ma è fortemente raccomandata e diventa necessaria per specifiche clausole (patto di prova, part-time, non concorrenza) e per assolvere gli obblighi informativi minimi previsti dal D.Lgs. 104/2022.
- Qual è la durata massima del periodo di prova?
- La durata massima è stabilita dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicabile al settore e al livello di inquadramento. In assenza di previsione collettiva, la durata deve comunque essere ragionevole e proporzionata alla complessità delle mansioni, ai sensi dell'articolo 2096 del Codice Civile.
- Cosa succede in caso di licenziamento illegittimo?
- Per i rapporti instaurati dopo il 7 marzo 2015, si applica il regime delle tutele crescenti (D.Lgs. 23/2015): il lavoratore ha diritto a un'indennità risarcitoria commisurata all'anzianità di servizio, salvo i casi di licenziamento discriminatorio o nullo, per cui resta prevista la reintegrazione nel posto di lavoro.
- Una clausola di non concorrenza è sempre valida?
- No. Per essere valida, il patto di non concorrenza post-contrattuale deve risultare da atto scritto, essere circoscritto per oggetto, tempo e luogo, ed essere accompagnato da un corrispettivo economico congruo per il lavoratore, ai sensi dell'articolo 2125 del Codice Civile. In mancanza di questi requisiti, la clausola è nulla.
- Chi determina la retribuzione minima del lavoratore?
- I minimi retributivi sono determinati dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicabile al settore, in funzione del livello di inquadramento del lavoratore. Il datore di lavoro non può corrispondere una retribuzione inferiore a tali minimi.
- Il lavoratore può essere trasferito ad altra sede?
- Il trasferimento è possibile solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, ai sensi dell'articolo 2103 del Codice Civile, e non può avere carattere ritorsivo o discriminatorio.
Modelli associati
Informazioni su questo modello
- Ultimo aggiornamento
- 31 agosto 2026
- Paese
- IT
- Avviso legale
- Questo modello è fornito a titolo indicativo e deve essere adattato alla propria situazione. Non costituisce consulenza legale personalizzata.