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Il contratto di lavoro a tempo determinato consente l'assunzione di un lavoratore per un periodo predefinito, in deroga alla regola generale del contratto a tempo indeterminato. È disciplinato dagli articoli 19 e seguenti del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (c.d. Jobs Act), come modificato dai successivi interventi normativi (in particolare il D.L. 87/2018, c.d. Decreto Dignità). Quando utilizzarlo: per esigenze di lavoro temporanee, sostituzioni, picchi di attività stagionale o altre necessità organizzative non permanenti. Il contratto deve sempre indicare in forma scritta la data di scadenza. Parti: il datore di lavoro (persona fisica o società) e il lavoratore. Durata e causali: un primo contratto di durata non superiore a 12 mesi può essere stipulato senza necessità di indicare una causale specifica (contratto «acausale»). Per una durata superiore a 12 mesi (anche per effetto di proroghe), oppure per il rinnovo del contratto, è necessario indicare una delle causali tassativamente previste dall'articolo 19, comma 1, del D.Lgs. 81/2015: esigenze temporanee e oggettive estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori, ovvero esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria (fatte salve ulteriori causali eventualmente individuate dalla contrattazione collettiva). La durata massima complessiva di rapporti a termine tra lo stesso datore e lo stesso lavoratore, per mansioni di pari livello e categoria legale, non può superare i 24 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, salvo diversa previsione della contrattazione collettiva. Proroghe e rinnovi: il contratto può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, fino a un massimo di 4 volte nell'arco di 24 mesi, a prescindere dal numero dei contratti; oltre la quarta proroga, il contratto si trasforma a tempo indeterminato. Ogni proroga oltre i 12 mesi complessivi richiede l'indicazione di una causale. Il rinnovo del contratto (nuovo contratto dopo la scadenza del precedente) richiede sempre una causale se la durata complessiva supera i 12 mesi, e deve rispettare gli intervalli minimi (c.d. periodi «stop and go») tra un contratto e l'altro previsti dall'articolo 21 del D.Lgs. 81/2015. Diritti del lavoratore: il lavoratore a tempo determinato ha diritto al medesimo trattamento economico e normativo dei lavoratori a tempo indeterminato di pari livello (principio di non discriminazione, art. 25 D.Lgs. 81/2015), riproporzionato per la durata del rapporto ove previsto. Errori da evitare: omettere la data di scadenza (il contratto si considera allora a tempo indeterminato), superare i 12 mesi senza indicare una causale valida, superare il limite complessivo di 24 mesi, e non rispettare gli intervalli minimi tra un contratto a termine e il successivo.
Nome o ragione sociale del datore di lavoro
Indirizzo/sede del datore di lavoro
Partita IVA del datore di lavoro
CCNL applicabile
Nome e cognome del lavoratore
Indirizzo del lavoratore
Qualifica e mansione
Data di inizio del rapporto
Data di scadenza del contratto
Causale del contratto a termine (obbligatoria oltre 12 mesi o per rinnovo)
Lasciare vuoto se il primo contratto ha durata non superiore a 12 mesi.
Sede di lavoro
Orario di lavoro (tempo pieno o parziale, distribuzione)
Retribuzione lorda mensile
Durata del periodo di prova (in giorni)
Proporzionale alla durata del contratto secondo il CCNL applicabile.
Data di sottoscrizione del contratto
Lasciare vuoto se il primo contratto ha durata non superiore a 12 mesi.
Proporzionale alla durata del contratto secondo il CCNL applicabile.