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La liberatoria per l'utilizzo dell'immagine è l'atto con cui una persona autorizza espressamente un terzo (impresa, fotografo, ente) a riprodurre e diffondere la propria immagine, in un contesto e per finalità determinate. Quadro normativo: il diritto all'immagine trova fondamento nell'art. 10 del Codice civile, che vieta la esposizione o pubblicazione dell'immagine di una persona al di fuori dei casi previsti dalla legge, e negli artt. 96 e 97 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 (Legge sul diritto d'autore), che disciplinano più specificamente il ritratto: l'art. 96 richiede, come regola generale, il consenso della persona ritrattata per l'esposizione, la riproduzione o la messa in commercio del proprio ritratto. Eccezioni al consenso: l'art. 97 della L. 633/1941 individua alcune eccezioni al principio del consenso, tra cui la notorietà della persona (personaggi pubblici, nella misura in cui la diffusione sia collegata a fatti, avvenimenti o cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico), le finalità scientifiche, didattiche o culturali, e le esigenze di giustizia o di polizia. Tali eccezioni sono comunque limitate dal divieto di pregiudizio all'onore, alla reputazione o al decoro della persona ritrattata, e vanno interpretate restrittivamente: in caso di dubbio, il consenso espresso resta la via più sicura. Revocabilità del consenso: il consenso all'utilizzo della propria immagine, anche se prestato per iscritto, resta in linea di principio revocabile in ogni momento dalla persona interessata, in particolare quando sopravvengono ragioni serie e legittime (ad esempio un mutamento della propria situazione personale o professionale che rende pregiudizievole la diffusione dell'immagine). La revoca non ha di regola effetto retroattivo sugli usi già effettuati in conformità al consenso prestato, ma impedisce ogni nuovo utilizzo. Quando utilizzarla: prima di qualsiasi ripresa fotografica o video destinata a una diffusione pubblica o commerciale che ritragga una persona identificabile — campagna pubblicitaria, sito web, social network, materiale istituzionale, eventi aziendali. Parti: il soggetto ritrattato (o il suo rappresentante legale se minorenne o interdetto) e il soggetto autorizzato a utilizzare l'immagine. Clausole essenziali: la descrizione precisa del contesto della ripresa, le finalità di utilizzo autorizzate (es. sito web, social network, pubblicità cartacea), i canali e la durata di diffusione, l'ambito territoriale, l'eventuale corrispettivo, e le modalità di esercizio del diritto di revoca. Errori da evitare: presumere che il pagamento di un compenso per la ripresa includa automaticamente il consenso illimitato alla diffusione dell'immagine, il che non è corretto — consenso alla ripresa e consenso alla diffusione sono giuridicamente distinti; utilizzare l'immagine per finalità o su canali non espressamente previsti dalla liberatoria; e omettere di precisare la durata dell'autorizzazione, lasciando incertezza sulla possibilità di continuare a utilizzare l'immagine nel tempo.
Nome e cognome del soggetto ritrattato
Indirizzo del soggetto ritrattato
Il soggetto ritrattato è minorenne o interdetto?
Nome del rappresentante legale (se applicabile)
Nome/ragione sociale del soggetto autorizzato
Indirizzo del soggetto autorizzato
Contesto della ripresa fotografica/video
Finalità di utilizzo autorizzate
Es.: sito web, social network, pubblicità cartacea.
Ambito territoriale di diffusione
Durata dell'autorizzazione
Corrispettivo previsto
Facoltativo: importo o natura del corrispettivo, se previsto.
Data di sottoscrizione
Es.: sito web, social network, pubblicità cartacea.
Facoltativo: importo o natura del corrispettivo, se previsto.