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Modello: contratto di fotografia

Gratuito
Modificabile
Firma elettronica

Presentazione

Il contratto di fotografia disciplina l'incarico affidato da un committente a un fotografo per la realizzazione di scatti fotografici, nonché le condizioni alle quali il committente potrà successivamente utilizzare tali immagini. Opera fotografica versus semplice fotografia: la Legge 22 aprile 1941, n. 633 (Legge sul diritto d'autore, LDA) distingue due categorie di protezione per le fotografie. Costituisce opera fotografica, ai sensi dell'art. 2, n. 7, e dell'art. 20 LDA, la fotografia che presenti carattere creativo, frutto di scelte personali dell'autore in termini di inquadratura, luce, prospettiva, concezione artistica: essa gode della piena protezione del diritto d'autore, con una durata di protezione fino a 70 anni dopo la morte dell'autore. Costituisce invece semplice fotografia, ai sensi degli artt. 87-92 LDA, ogni fotografia priva di tale carattere creativo (ad esempio scatti meramente documentari o riproduttivi): essa gode di un diritto connesso, con una durata di protezione nettamente più breve, pari a 20 anni dalla produzione dello scatto. La qualificazione tra le due categorie è casistica: nella prassi, le fotografie professionali realizzate su commissione sono spesso considerate opere fotografiche, ma una valutazione precisa in caso di controversia richiede l'analisi del caso concreto. Diritti di utilizzazione: indipendentemente dalla qualificazione, il fotografo resta titolare originario dei diritti sulle fotografie; il committente acquisisce esclusivamente i diritti di utilizzazione espressamente ceduti (ai sensi degli artt. 107 ss. LDA per l'opera fotografica, o tramite il rinvio dell'art. 88 LDA per la semplice fotografia), il cui perimetro (canali, ambito territoriale, durata) va precisato contrattualmente. In presenza di persone riconoscibili negli scatti, è inoltre necessario il consenso della persona ritrattata ai sensi dell'art. 10 c.c. e degli artt. 96-97 LDA. Quando utilizzarlo: per ogni incarico affidato a un fotografo, sia per fotografia di prodotto, ritratti aziendali, fotografia di eventi o scatti editoriali. Parti: il committente e il fotografo. Clausole essenziali: la descrizione precisa degli scatti da realizzare, il compenso, la precisa determinazione dei diritti di utilizzazione ceduti (canali, ambito territoriale, durata), il rispetto del diritto morale d'autore del fotografo (menzione del nome), e — in presenza di ritratti — il richiamo al necessario consenso delle persone ritrattate ai sensi dell'art. 96-97 LDA. Errori da evitare: presumere che il pagamento del fotografo trasferisca automaticamente tutti i diritti sugli scatti, il che non corrisponde al diritto italiano; non specificare i canali di sfruttamento autorizzati; e, in presenza di ritratti, non ottenere una liberatoria separata delle persone ritrattate, che resta necessaria indipendentemente dai diritti di utilizzazione ceduti dal fotografo sulla foto.

Informazioni da personalizzare

  • Nome/ragione sociale del committente

  • Indirizzo del committente

  • Nome del fotografo

  • Indirizzo del fotografo

  • Descrizione degli scatti da realizzare

  • Data/periodo degli scatti

  • Importo del compenso

  • Canali di sfruttamento autorizzati

    Es.: sito web, stampa, pubblicità, social network.

  • Ambito territoriale dello sfruttamento

  • Durata dello sfruttamento

  • Gli scatti ritraggono persone riconoscibili?

  • Data di sottoscrizione

Personalizza il tuo modello

Es.: sito web, stampa, pubblicità, social network.

Destinatario della firma

Domande frequenti

Qual è la differenza tra opera fotografica e semplice fotografia?
L'opera fotografica (art. 2 n. 7 e art. 20 L. 633/1941) è uno scatto con sufficiente carattere creativo, protetto per 70 anni dopo la morte dell'autore. La semplice fotografia (artt. 87-92 L. 633/1941) è ogni altro scatto privo di tale carattere creativo (es. mero documento), protetto per 20 anni dalla produzione. La qualificazione è casistica.
Il pagamento del fotografo trasferisce automaticamente tutti i diritti sulle foto?
No. Il fotografo resta titolare originario dei diritti; il committente acquisisce solo i diritti di utilizzazione espressamente ceduti nel contratto, secondo i canali, l'ambito territoriale e la durata precisati.
Serve anche una liberatoria per le persone fotografate?
Sì, indipendentemente dai diritti di utilizzazione ceduti dal fotografo. Ogni persona riconoscibile negli scatti deve prestare il proprio consenso alla diffusione della propria immagine ai sensi dell'art. 10 c.c. e degli artt. 96-97 della L. 633/1941.
Il fotografo deve essere citato quando le foto vengono pubblicate?
Il diritto morale alla paternità dell'opera resta in capo al fotografo. È fortemente raccomandato prevedere espressamente la menzione del suo nome in occasione della pubblicazione, salvo impossibilità tecnica del formato utilizzato.
Quanto dura la protezione di una fotografia?
Dipende dalla qualificazione: fino a 70 anni dopo la morte dell'autore se qualificata come opera fotografica, oppure 20 anni dalla produzione dello scatto se qualificata come semplice fotografia priva di carattere creativo.

Modelli associati

Informazioni su questo modello

Ultimo aggiornamento
31 agosto 2026
Paese
IT
Avviso legale
Questo modello è fornito a titolo indicativo e deve essere adattato alla propria situazione. In particolare, la qualificazione come opera fotografica o semplice fotografia va verificata caso per caso. Non costituisce consulenza legale personalizzata.