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Il contratto di fotografia disciplina l'incarico affidato da un committente a un fotografo per la realizzazione di scatti fotografici, nonché le condizioni alle quali il committente potrà successivamente utilizzare tali immagini. Opera fotografica versus semplice fotografia: la Legge 22 aprile 1941, n. 633 (Legge sul diritto d'autore, LDA) distingue due categorie di protezione per le fotografie. Costituisce opera fotografica, ai sensi dell'art. 2, n. 7, e dell'art. 20 LDA, la fotografia che presenti carattere creativo, frutto di scelte personali dell'autore in termini di inquadratura, luce, prospettiva, concezione artistica: essa gode della piena protezione del diritto d'autore, con una durata di protezione fino a 70 anni dopo la morte dell'autore. Costituisce invece semplice fotografia, ai sensi degli artt. 87-92 LDA, ogni fotografia priva di tale carattere creativo (ad esempio scatti meramente documentari o riproduttivi): essa gode di un diritto connesso, con una durata di protezione nettamente più breve, pari a 20 anni dalla produzione dello scatto. La qualificazione tra le due categorie è casistica: nella prassi, le fotografie professionali realizzate su commissione sono spesso considerate opere fotografiche, ma una valutazione precisa in caso di controversia richiede l'analisi del caso concreto. Diritti di utilizzazione: indipendentemente dalla qualificazione, il fotografo resta titolare originario dei diritti sulle fotografie; il committente acquisisce esclusivamente i diritti di utilizzazione espressamente ceduti (ai sensi degli artt. 107 ss. LDA per l'opera fotografica, o tramite il rinvio dell'art. 88 LDA per la semplice fotografia), il cui perimetro (canali, ambito territoriale, durata) va precisato contrattualmente. In presenza di persone riconoscibili negli scatti, è inoltre necessario il consenso della persona ritrattata ai sensi dell'art. 10 c.c. e degli artt. 96-97 LDA. Quando utilizzarlo: per ogni incarico affidato a un fotografo, sia per fotografia di prodotto, ritratti aziendali, fotografia di eventi o scatti editoriali. Parti: il committente e il fotografo. Clausole essenziali: la descrizione precisa degli scatti da realizzare, il compenso, la precisa determinazione dei diritti di utilizzazione ceduti (canali, ambito territoriale, durata), il rispetto del diritto morale d'autore del fotografo (menzione del nome), e — in presenza di ritratti — il richiamo al necessario consenso delle persone ritrattate ai sensi dell'art. 96-97 LDA. Errori da evitare: presumere che il pagamento del fotografo trasferisca automaticamente tutti i diritti sugli scatti, il che non corrisponde al diritto italiano; non specificare i canali di sfruttamento autorizzati; e, in presenza di ritratti, non ottenere una liberatoria separata delle persone ritrattate, che resta necessaria indipendentemente dai diritti di utilizzazione ceduti dal fotografo sulla foto.
Nome/ragione sociale del committente
Indirizzo del committente
Nome del fotografo
Indirizzo del fotografo
Descrizione degli scatti da realizzare
Data/periodo degli scatti
Importo del compenso
Canali di sfruttamento autorizzati
Es.: sito web, stampa, pubblicità, social network.
Ambito territoriale dello sfruttamento
Durata dello sfruttamento
Gli scatti ritraggono persone riconoscibili?
Data di sottoscrizione
Es.: sito web, stampa, pubblicità, social network.