Utilizziamo i cookie per migliorare la vostra esperienza sul nostro sito. I cookie strettamente necessari al funzionamento del servizio sono sempre attivi. Scopri di più sulla nostra politica sui cookie
Il contratto di grafica/design disciplina l'incarico affidato da un committente a un grafico o designer (freelance o studio) per la realizzazione di creazioni grafiche — logo, identità visiva, materiali di comunicazione, packaging, interfacce grafiche — e le condizioni alle quali il committente potrà successivamente utilizzare tali creazioni. Titolarità originaria e cessione dei diritti: in base al principio generale della Legge 22 aprile 1941, n. 633 (Legge sul diritto d'autore, LDA), il grafico è titolare originario dei diritti d'autore sulle proprie creazioni, purché queste presentino carattere creativo. Il committente non acquisisce automaticamente la proprietà intellettuale sulle creazioni per il solo fatto di averle commissionate e pagate: è necessaria una cessione espressa dei diritti di utilizzazione economica, ai sensi degli artt. 107 e seguenti della L. 633/1941, redatta per iscritto secondo l'art. 110 LDA, che precisi l'oggetto della cessione, le modalità di utilizzo, l'ambito territoriale e la durata. Diritto morale, inalienabile: indipendentemente dalla cessione dei diritti patrimoniali, il grafico conserva il proprio diritto morale d'autore — in particolare il diritto alla paternità dell'opera e il diritto all'integrità della stessa — ai sensi degli artt. 20-24 della L. 633/1941. Tale diritto è inalienabile e irrinunciabile: il committente non può, ad esempio, modificare sostanzialmente il logo o rivendicarne la paternità senza l'accordo del grafico, salvo quanto espressamente concordato quanto alla libertà di adattamento tecnico ordinario. Quando utilizzarlo: per ogni incarico di creazione grafica (logo, identità visiva, materiali pubblicitari, packaging, interfacce) affidato a un grafico o a uno studio di design esterno all'impresa. Parti: il committente (impresa o persona fisica) e il grafico/designer (freelance o studio). Clausole essenziali: la descrizione precisa delle creazioni da realizzare, il compenso, la cessione dei diritti di utilizzazione economica (canali, ambito territoriale, durata), il richiamo esplicito al diritto morale inalienabile del grafico, l'eventuale menzione del nome del grafico nei materiali diffusi, e le modalità di revisione e approvazione delle bozze. Errori da evitare: presumere che il pagamento del compenso trasferisca automaticamente tutti i diritti sulla creazione, il che non è corretto in assenza di una cessione scritta e specifica; redigere una cessione dei diritti generica priva di indicazione di canali, ambito territoriale e durata, la cui interpretazione resta restrittiva a favore del grafico; e dimenticare che, anche dopo la cessione dei diritti patrimoniali, il diritto morale del grafico resta intatto e non è cedibile.
Nome/ragione sociale del committente
Partita IVA del committente
Indirizzo del committente
Nome e cognome (o ragione sociale) del grafico/designer
Indirizzo del grafico/designer
Descrizione delle creazioni da realizzare
Es.: logo, identità visiva completa, materiali di comunicazione.
Data di consegna delle creazioni
Importo del compenso
Canali/supporti di sfruttamento autorizzati
Es.: sito web, materiali stampati, packaging, social network.
Ambito territoriale dello sfruttamento
Durata dello sfruttamento
Il nome del grafico sarà menzionato nei materiali diffusi?
Data di sottoscrizione
Es.: logo, identità visiva completa, materiali di comunicazione.
Es.: sito web, materiali stampati, packaging, social network.