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Certyneo

Modello: contratto di grafica/design

Gratuito
Modificabile
Firma elettronica

Presentazione

Il contratto di grafica/design disciplina l'incarico affidato da un committente a un grafico o designer (freelance o studio) per la realizzazione di creazioni grafiche — logo, identità visiva, materiali di comunicazione, packaging, interfacce grafiche — e le condizioni alle quali il committente potrà successivamente utilizzare tali creazioni. Titolarità originaria e cessione dei diritti: in base al principio generale della Legge 22 aprile 1941, n. 633 (Legge sul diritto d'autore, LDA), il grafico è titolare originario dei diritti d'autore sulle proprie creazioni, purché queste presentino carattere creativo. Il committente non acquisisce automaticamente la proprietà intellettuale sulle creazioni per il solo fatto di averle commissionate e pagate: è necessaria una cessione espressa dei diritti di utilizzazione economica, ai sensi degli artt. 107 e seguenti della L. 633/1941, redatta per iscritto secondo l'art. 110 LDA, che precisi l'oggetto della cessione, le modalità di utilizzo, l'ambito territoriale e la durata. Diritto morale, inalienabile: indipendentemente dalla cessione dei diritti patrimoniali, il grafico conserva il proprio diritto morale d'autore — in particolare il diritto alla paternità dell'opera e il diritto all'integrità della stessa — ai sensi degli artt. 20-24 della L. 633/1941. Tale diritto è inalienabile e irrinunciabile: il committente non può, ad esempio, modificare sostanzialmente il logo o rivendicarne la paternità senza l'accordo del grafico, salvo quanto espressamente concordato quanto alla libertà di adattamento tecnico ordinario. Quando utilizzarlo: per ogni incarico di creazione grafica (logo, identità visiva, materiali pubblicitari, packaging, interfacce) affidato a un grafico o a uno studio di design esterno all'impresa. Parti: il committente (impresa o persona fisica) e il grafico/designer (freelance o studio). Clausole essenziali: la descrizione precisa delle creazioni da realizzare, il compenso, la cessione dei diritti di utilizzazione economica (canali, ambito territoriale, durata), il richiamo esplicito al diritto morale inalienabile del grafico, l'eventuale menzione del nome del grafico nei materiali diffusi, e le modalità di revisione e approvazione delle bozze. Errori da evitare: presumere che il pagamento del compenso trasferisca automaticamente tutti i diritti sulla creazione, il che non è corretto in assenza di una cessione scritta e specifica; redigere una cessione dei diritti generica priva di indicazione di canali, ambito territoriale e durata, la cui interpretazione resta restrittiva a favore del grafico; e dimenticare che, anche dopo la cessione dei diritti patrimoniali, il diritto morale del grafico resta intatto e non è cedibile.

Informazioni da personalizzare

  • Nome/ragione sociale del committente

  • Partita IVA del committente

  • Indirizzo del committente

  • Nome e cognome (o ragione sociale) del grafico/designer

  • Indirizzo del grafico/designer

  • Descrizione delle creazioni da realizzare

    Es.: logo, identità visiva completa, materiali di comunicazione.

  • Data di consegna delle creazioni

  • Importo del compenso

  • Canali/supporti di sfruttamento autorizzati

    Es.: sito web, materiali stampati, packaging, social network.

  • Ambito territoriale dello sfruttamento

  • Durata dello sfruttamento

  • Il nome del grafico sarà menzionato nei materiali diffusi?

  • Data di sottoscrizione

Personalizza il tuo modello

Es.: logo, identità visiva completa, materiali di comunicazione.

Es.: sito web, materiali stampati, packaging, social network.

Destinatario della firma

Domande frequenti

Il pagamento del grafico trasferisce automaticamente tutti i diritti sulla creazione?
No. Il grafico è titolare originario dei diritti d'autore sulle proprie creazioni. Il committente acquisisce solo i diritti di utilizzazione economica espressamente ceduti per iscritto, secondo le modalità, l'ambito territoriale e la durata precisati nel contratto.
Il committente può modificare il logo o la creazione senza l'accordo del grafico?
No, salvo adattamenti tecnici ordinari espressamente concordati. Il diritto morale del grafico, in particolare il diritto all'integrità dell'opera, resta inalienabile: ogni modifica sostanziale richiede il suo accordo preventivo.
Cosa succede se il committente vuole usare la creazione su un canale non previsto dal contratto?
In assenza di espressa previsione contrattuale, l'interpretazione della cessione dei diritti resta restrittiva a favore del grafico: ogni sfruttamento su un canale, un territorio o per una durata non previsti richiede un accordo scritto integrativo.
Il grafico ha diritto a essere citato come autore della creazione?
Non è un obbligo automatico: dipende da quanto espressamente concordato nel contratto. Il diritto morale alla paternità dell'opera resta comunque in capo al grafico, indipendentemente dalla scelta contrattuale sulla menzione del nome nei materiali diffusi.
Quale forma deve avere la cessione dei diritti?
La cessione dei diritti di utilizzazione economica deve avvenire per iscritto ai sensi dell'art. 110 della Legge 633/1941, e deve indicare in modo specifico l'oggetto, le modalità di utilizzo, l'ambito territoriale e la durata.

Modelli associati

Informazioni su questo modello

Ultimo aggiornamento
31 agosto 2026
Paese
IT
Avviso legale
Questo modello è fornito a titolo indicativo e deve essere adattato alla propria situazione. Non costituisce consulenza legale personalizzata.