Modello: contratto di sponsorizzazione
Presentazione
Il contratto di sponsorizzazione disciplina il rapporto tra uno sponsor (impresa che intende promuovere la propria immagine o i propri prodotti/servizi) e uno sponsorizzato (persona fisica, società sportiva, associazione, evento, ente culturale) che si impegna, in cambio di un corrispettivo in denaro o in natura, ad associare il proprio nome, la propria immagine o la propria attività al marchio dello sponsor. Natura giuridica: si tratta di un contratto atipico, non espressamente disciplinato dal Codice civile, la cui validità ed efficacia si fondano sul principio di libertà contrattuale (art. 1322 c.c.). La giurisprudenza qualifica generalmente la sponsorizzazione come contratto sinallagmatico a prestazioni corrispettive: lo sponsor versa un corrispettivo (denaro, beni, servizi) in cambio della prestazione dello sponsorizzato, che consiste tipicamente nell'esposizione del marchio dello sponsor (logo su materiali, abbigliamento, spazi pubblicitari durante eventi) o nell'associazione della propria immagine al marchio. Distinzione dalla donazione (liberalità): a differenza di una semplice donazione o liberalità, la sponsorizzazione presuppone sempre una controprestazione a carico dello sponsorizzato — l'assenza di qualsiasi contropartita pubblicitaria o promozionale reale rischia di far riqualificare il rapporto come donazione, con conseguenze fiscali differenti (in particolare quanto alla deducibilità dei costi per lo sponsor, generalmente ammessa per le sponsorizzazioni quali costi di pubblicità, in modo più limitato per le liberalità). Quando utilizzarlo: per ogni accordo in cui un'impresa finanzia, in cambio di visibilità pubblicitaria, un evento, un'associazione, uno sportivo o un'organizzazione. Parti: lo sponsor (impresa) e lo sponsorizzato (persona fisica, società, associazione o ente). Clausole essenziali: la descrizione precisa delle prestazioni pubblicitarie dovute dallo sponsorizzato (esposizione del logo, menzione durante eventi, presenza su materiali di comunicazione), il corrispettivo e le sue modalità di versamento, la durata della sponsorizzazione, un'eventuale clausola di esclusiva settoriale, le condizioni di risoluzione anticipata (in particolare in caso di comportamento dello sponsorizzato lesivo dell'immagine dello sponsor), e il richiamo agli obblighi di trasparenza pubblicitaria applicabili qualora la sponsorizzazione si traduca in contenuti diffusi sui social network. Errori da evitare: redigere un contratto privo di reale controprestazione pubblicitaria, con il rischio di riqualificazione fiscale come liberalità; omettere una clausola che consenta allo sponsor di risolvere il contratto in caso di comportamento dello sponsorizzato gravemente lesivo della propria immagine (scandalo, condotta contraria ai valori del brand); e non definire con precisione la durata e le modalità di rinnovo della sponsorizzazione.
Informazioni da personalizzare
Nome/ragione sociale dello sponsor
Partita IVA dello sponsor
Indirizzo dello sponsor
Nome/ragione sociale dello sponsorizzato
Indirizzo dello sponsorizzato
Descrizione delle prestazioni pubblicitarie dovute
Es.: logo su maglia, menzione durante eventi, presenza su materiali di comunicazione.
Natura del corrispettivo
Denaro, beni/servizi in natura, o combinazione dei due.
Importo del corrispettivo
Durata della sponsorizzazione
Clausola di esclusiva settoriale
Facoltativa: settore interessato e durata dell'esclusiva.
Data di sottoscrizione
Personalizza il tuo modello
Es.: logo su maglia, menzione durante eventi, presenza su materiali di comunicazione.
Denaro, beni/servizi in natura, o combinazione dei due.
Facoltativa: settore interessato e durata dell'esclusiva.
Destinatario della firma
Domande frequenti
- Qual è la differenza tra sponsorizzazione e donazione?
- La sponsorizzazione presuppone sempre una controprestazione pubblicitaria reale a carico dello sponsorizzato (esposizione del logo, menzione durante eventi). Senza tale controprestazione, il rapporto rischia di essere riqualificato come donazione o liberalità, con un diverso regime fiscale, in particolare quanto alla deducibilità dei costi per lo sponsor.
- Il contratto di sponsorizzazione è disciplinato specificamente dal Codice civile?
- No, si tratta di un contratto atipico, la cui validità si fonda sul principio generale di libertà contrattuale (art. 1322 c.c.). Le clausole essenziali vanno quindi definite con attenzione dalle parti, in assenza di una disciplina legale specifica.
- Lo sponsor può interrompere il contratto se lo sponsorizzato si comporta in modo lesivo per l'immagine del brand?
- Sì, a condizione che il contratto preveda espressamente una clausola di risoluzione anticipata per comportamento gravemente lesivo dell'immagine dello sponsor. È fortemente raccomandato inserire tale clausola in ogni contratto di sponsorizzazione.
- Gli obblighi di trasparenza pubblicitaria si applicano anche alla sponsorizzazione?
- Sì, se la sponsorizzazione si traduce nella pubblicazione di contenuti sui social network, si applicano le stesse regole di trasparenza pubblicitaria previste dal Codice del Consumo e dalle linee guida AGCM applicabili all'influencer marketing.
- Il corrispettivo della sponsorizzazione può essere versato in natura?
- Sì, il corrispettivo può consistere in denaro, in beni o servizi forniti dallo sponsor, o in una combinazione dei due, purché ciò sia chiaramente specificato nel contratto.
Modelli associati
Informazioni su questo modello
- Ultimo aggiornamento
- 31 agosto 2026
- Paese
- IT
- Avviso legale
- Questo modello è fornito a titolo indicativo e deve essere adattato alla propria situazione. Non costituisce consulenza legale o fiscale personalizzata.