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Il contratto di sponsorizzazione disciplina il rapporto tra uno sponsor (impresa che intende promuovere la propria immagine o i propri prodotti/servizi) e uno sponsorizzato (persona fisica, società sportiva, associazione, evento, ente culturale) che si impegna, in cambio di un corrispettivo in denaro o in natura, ad associare il proprio nome, la propria immagine o la propria attività al marchio dello sponsor. Natura giuridica: si tratta di un contratto atipico, non espressamente disciplinato dal Codice civile, la cui validità ed efficacia si fondano sul principio di libertà contrattuale (art. 1322 c.c.). La giurisprudenza qualifica generalmente la sponsorizzazione come contratto sinallagmatico a prestazioni corrispettive: lo sponsor versa un corrispettivo (denaro, beni, servizi) in cambio della prestazione dello sponsorizzato, che consiste tipicamente nell'esposizione del marchio dello sponsor (logo su materiali, abbigliamento, spazi pubblicitari durante eventi) o nell'associazione della propria immagine al marchio. Distinzione dalla donazione (liberalità): a differenza di una semplice donazione o liberalità, la sponsorizzazione presuppone sempre una controprestazione a carico dello sponsorizzato — l'assenza di qualsiasi contropartita pubblicitaria o promozionale reale rischia di far riqualificare il rapporto come donazione, con conseguenze fiscali differenti (in particolare quanto alla deducibilità dei costi per lo sponsor, generalmente ammessa per le sponsorizzazioni quali costi di pubblicità, in modo più limitato per le liberalità). Quando utilizzarlo: per ogni accordo in cui un'impresa finanzia, in cambio di visibilità pubblicitaria, un evento, un'associazione, uno sportivo o un'organizzazione. Parti: lo sponsor (impresa) e lo sponsorizzato (persona fisica, società, associazione o ente). Clausole essenziali: la descrizione precisa delle prestazioni pubblicitarie dovute dallo sponsorizzato (esposizione del logo, menzione durante eventi, presenza su materiali di comunicazione), il corrispettivo e le sue modalità di versamento, la durata della sponsorizzazione, un'eventuale clausola di esclusiva settoriale, le condizioni di risoluzione anticipata (in particolare in caso di comportamento dello sponsorizzato lesivo dell'immagine dello sponsor), e il richiamo agli obblighi di trasparenza pubblicitaria applicabili qualora la sponsorizzazione si traduca in contenuti diffusi sui social network. Errori da evitare: redigere un contratto privo di reale controprestazione pubblicitaria, con il rischio di riqualificazione fiscale come liberalità; omettere una clausola che consenta allo sponsor di risolvere il contratto in caso di comportamento dello sponsorizzato gravemente lesivo della propria immagine (scandalo, condotta contraria ai valori del brand); e non definire con precisione la durata e le modalità di rinnovo della sponsorizzazione.
Nome/ragione sociale dello sponsor
Partita IVA dello sponsor
Indirizzo dello sponsor
Nome/ragione sociale dello sponsorizzato
Indirizzo dello sponsorizzato
Descrizione delle prestazioni pubblicitarie dovute
Es.: logo su maglia, menzione durante eventi, presenza su materiali di comunicazione.
Natura del corrispettivo
Denaro, beni/servizi in natura, o combinazione dei due.
Importo del corrispettivo
Durata della sponsorizzazione
Clausola di esclusiva settoriale
Facoltativa: settore interessato e durata dell'esclusiva.
Data di sottoscrizione
Es.: logo su maglia, menzione durante eventi, presenza su materiali di comunicazione.
Denaro, beni/servizi in natura, o combinazione dei due.
Facoltativa: settore interessato e durata dell'esclusiva.