Modello: contratto di creator UGC
Presentazione
Il contratto di creator UGC (User Generated Content) disciplina la realizzazione, da parte di un creator, di contenuti destinati a essere pubblicati dal brand committente sui propri canali (sito, social network, pubblicità a pagamento), e non sul profilo del creator stesso. Differenza con il contratto di influencer: la distinzione essenziale rispetto al contratto di influencer risiede nel canale di pubblicazione. L'influencer pubblica il contenuto promozionale sul proprio profilo e sulla propria community, con conseguente obbligo di trasparenza pubblicitaria verso il pubblico che lo segue (Codice del Consumo, linee guida AGCM). Il creator UGC realizza invece un contenuto che sarà pubblicato dal brand sui propri canali: il creator agisce, in questo caso, più come un prestatore di servizi creativi che cede i propri diritti sul contenuto, e la questione centrale del contratto diventa la cessione dei diritti di utilizzazione economica sull'opera, ai sensi degli artt. 107 e seguenti della Legge 22 aprile 1941, n. 633 (Legge sul diritto d'autore, LDA). Cessione dei diritti e forma scritta: la cessione dei diritti di utilizzazione economica sull'opera deve avvenire per iscritto ai sensi dell'art. 110 LDA, e deve indicare in modo specifico l'oggetto della cessione (contenuti interessati), le modalità di utilizzo consentite (canali, formati), l'ambito territoriale e la durata dello sfruttamento. In assenza di specifica pattuizione, l'interpretazione della cessione resta restrittiva a favore dell'autore. Diritto morale, inalienabile: indipendentemente dalla cessione dei diritti patrimoniali, il creator conserva il proprio diritto morale d'autore (diritto alla paternità dell'opera, diritto all'integrità dell'opera) ai sensi degli artt. 20-24 della L. 633/1941: tale diritto è inalienabile e irrinunciabile e non può essere ceduto, nemmeno per contratto. Quando utilizzarlo: quando un brand incarica un creator di realizzare contenuti (video, foto, testimonianze) da pubblicare sui propri canali ufficiali o in campagne pubblicitarie a pagamento, senza che il contenuto venga pubblicato sul profilo del creator. Parti: il committente (brand o agenzia che agisce per suo conto) e il creator UGC. Clausole essenziali: la descrizione precisa dei contenuti da realizzare, il compenso, la cessione dei diritti di utilizzazione economica (canali, ambito territoriale, durata), il richiamo esplicito al diritto morale inalienabile del creator, l'eventuale menzione del nome del creator nei contenuti pubblicati, e i tempi di consegna e revisione dei contenuti. Errori da evitare: confondere questo contratto con un contratto di influencer, che comporta obblighi di trasparenza differenti perché il contenuto è pubblicato dal creator stesso; redigere una cessione dei diritti generica o orale, contraria al requisito di forma scritta e specifica dell'art. 110 LDA; e dimenticare che, anche dopo la cessione dei diritti patrimoniali, il diritto morale del creator resta intatto e non può essere oggetto di rinuncia contrattuale.
Informazioni da personalizzare
Nome/ragione sociale del committente
Partita IVA del committente
Indirizzo del committente
Nome e cognome (o ragione sociale) del creator
Indirizzo del creator
Descrizione dei contenuti da realizzare
Es.: 3 video verticali di 30 secondi, formato testimonianza.
Data di consegna dei contenuti
Importo del compenso
Canali di sfruttamento autorizzati
Es.: sito web, pagine social del brand, pubblicità a pagamento (paid ads).
Ambito territoriale dello sfruttamento
Durata dello sfruttamento
Il nome del creator sarà menzionato nei contenuti pubblicati?
Data di sottoscrizione
Personalizza il tuo modello
Es.: 3 video verticali di 30 secondi, formato testimonianza.
Es.: sito web, pagine social del brand, pubblicità a pagamento (paid ads).
Destinatario della firma
Domande frequenti
- Qual è la differenza tra un contratto di influencer e un contratto di creator UGC?
- Nel contratto di influencer, il contenuto è pubblicato dall'influencer stesso sul proprio profilo, con conseguente obbligo di trasparenza pubblicitaria verso il suo pubblico. Nel contratto di creator UGC, il contenuto è realizzato dal creator ma pubblicato dal brand sui propri canali: la questione centrale diventa la cessione dei diritti di utilizzazione economica sul contenuto.
- La cessione dei diritti deve essere per forza scritta?
- Sì. Ai sensi dell'art. 110 della Legge 633/1941, la cessione dei diritti di utilizzazione economica sull'opera deve avvenire per iscritto e deve indicare in modo specifico l'oggetto, le modalità di utilizzo, l'ambito territoriale e la durata.
- Cosa succede se il brand vuole usare il contenuto su un canale non previsto dal contratto?
- In assenza di espressa previsione contrattuale, l'interpretazione della cessione dei diritti resta restrittiva a favore del creator: ogni sfruttamento su un canale, un territorio o per una durata non previsti richiede un accordo scritto integrativo.
- Il creator perde ogni diritto sul contenuto dopo averlo ceduto?
- No. Il diritto morale d'autore — in particolare il diritto alla paternità e all'integrità dell'opera — resta in capo al creator ed è inalienabile e irrinunciabile, indipendentemente dalla cessione dei diritti patrimoniali di utilizzazione economica.
- Il brand è obbligato a citare il nome del creator quando pubblica il contenuto?
- Non è un obbligo automatico: dipende da quanto espressamente concordato tra le parti nel contratto. In assenza di clausola specifica, resta comunque preferibile prevederlo per rispetto del diritto alla paternità dell'opera.
Modelli associati
Informazioni su questo modello
- Ultimo aggiornamento
- 31 agosto 2026
- Paese
- IT
- Avviso legale
- Questo modello è fornito a titolo indicativo e deve essere adattato alla propria situazione. Non costituisce consulenza legale personalizzata.