Termine del glossario · P
Portabilità dei dati (RGPD Art. 20)
Definizione
L'articolo 20 del RGPD conferisce agli interessati il diritto di ottenere i propri dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da una macchina, e di trasmetterli a un altro titolare del trattamento. Per gli utenti di una piattaforma di firma elettronica, questo diritto copre: i documenti firmati e le loro tracce di audit, i metadati dell'account e i log di attività. La portabilità impone al fornitore di fornire un'esportazione standardizzata (JSON, CSV, ZIP) entro un mese. Al contrario, il diritto all'oblio (Art. 17) può essere limitato dagli obblighi di conservazione legali (archiviazione probatoria 5–10 anni) — i documenti firmati non possono essere cancellati finché la durata legale non è scaduta. Certyneo implementa l'esportazione integrale dell'account tramite l'area cliente e supporta la migrazione degli archivi verso un caveau terzo.
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