Firma un mandato di aiuto all'autoconsumo online, in 2 minuti
Mandato per la richiesta del contributo per l'autoconsumo fotovoltaico (versato in 5 anni con il contratto OA surplus), firmato online. Conforme al Provvedimento tariffario S2 2026 e al Codice dell'energia L.314-1 e seguenti, firma AES eIDAS, archiviazione 10 anni inclusa.
- Quadro legale
- Provvedimento tariffario S2 2026 (contributo autoconsumo)
- Livello di firma
- AES eIDAS consigliato
- Archiviazione legale
- 10 anni + durata contratto OA
Che cos'è un mandato di aiuto per il premio all'autoconsumo ?
Il premio per l'autoconsumo fotovoltaico è l'aiuto all'investimento erogato da EDF OA agli impianti FV in vendita dell'eccedenza (autoconsumo + rivendita dell'eccedenza). L'importo è fissato dal Decreto tariffario trimestrale (S2 2026 per i contratti firmati nel 2° semestre 2026), in €/kWc, ed è erogato in 5 anni in cinque rate uguali con il contratto OA eccedenza. Per beneficiare del premio, il proprietario firma un mandato al suo installatore RGE QualiPV o a un mandatario specializzato per presentare la domanda a EDF OA (integrata nella richiesta di contratto OA eccedenza). Il mandato copre la dichiarazione di messa in servizio, la trasmissione del fascicolo, il monitoraggio dell'erogazione del premio per 5 anni.
Perché firmare il mandato di aiuto per il premio all'autoconsumo elettronicamente ?
Accettato da EDF OA Solaire dal 2019
EDF OA accetta i mandati di richiesta di premio firmati in firma avanzata (AES) eIDAS tramite il portale EDF OA Solaire dal 2019. L'articolo 1366 del Codice civile garantisce il valore probatorio. La firma elettronica riduce i tempi di costituzione del fascicolo di 5-10 giorni.
Bipartito proprietario + installatore RGE
Il flusso più comune: proprietario (beneficiario del premio) + installatore RGE QualiPV (mandatario). Per le multiproprietà, aggiungere l'amministratore. Il nostro flusso bipartito o tripartito gestisce tutte le configurazioni con OTP SMS individuale.
Archiviazione 10 anni + monitoraggio erogazione 5 anni
Il premio è erogato in 5 rate annuali con il contratto OA. EDF OA può richiedere la produzione del mandato in qualsiasi momento durante questi 5 anni. Certyneo archivia il mandato + audit trail eIDAS per 10 anni, accessibile in caso di contestazione sull'erogazione.
Audit trail eIDAS opponibile
Ogni mandato è consegnato con un PDF di prova: identità proprietario + installatore RGE, timestamp qualificato, hash SHA-256, geolocalizzazione IP, verifica OTP SMS. Opponibile nei confronti di EDF OA o in caso di controllo Qualit'EnR.
Firmare un mandato di aiuto per il premio all'autoconsumo in 4 fasi
Dal preventivo dell'installatore al primo versamento del premio, il mandato garantisce la richiesta in meno di 5 minuti.
1. Preparare il mandato
Caricate il vostro modello: identità proprietario + installatore RGE QualiPV (numero di qualificazione), ambito (richiesta di premio all'autoconsumo, monitoraggio dei 5 versamenti annuali), potenza di picco prevista, importo previsto del premio secondo il Decreto tariffario in vigore.
2. Aggiungere i firmatari
Proprietario (beneficiario) + installatore RGE QualiPV (mandatario). Per le comproprietà o multiproprietà, aggiungere i comproprietari o l'amministratore. Ciascuno riceve un link protetto via email con OTP SMS.
3. Scegliere il livello eIDAS
AES (avanzata) consigliata per impegno di 5 anni: OTP SMS, timestamp qualificato, hash SHA-256. Presunzione di affidabilità dell'articolo 1367 del Codice civile — indispensabile di fronte a un controllo EDF OA.
4. Firmare e allegare al fascicolo OA surplus
Ogni firmatario firma dal proprio telefono. Il mandato finalizzato è allegato al fascicolo EDF OA Solare (richiesta di contratto OA surplus + premio). Primo versamento del premio alla data di messa in servizio Consuel, poi 4 versamenti annuali alla data anniversario.
Domande frequenti
- Il mandato di aiuto all'autoconsumo può essere firmato elettronicamente?
- Sì, senza restrizioni dal 2019 tramite il portale EDF OA Solare. La firma avanzata eIDAS (AES) beneficia della presunzione di affidabilità dell'articolo 1367 del Codice civile — indispensabile per un impegno di 5 anni (durata del versamento del premio).
- Qual è l'importo del premio all'autoconsumo nel 2026?
- Importo fissato dal Decreto tariffario S2 2026 (rivisto trimestralmente dalla CRE): circa 80-160 €/kWc a seconda della potenza per gli impianti residenziali ≤ 9 kWc. Versato in 5 rate annuali con il contratto OA surplus. Tariffa garantita alla data della richiesta completa di allacciamento.
- Vendita totale o vendita del surplus: quale premio?
- Premio all'autoconsumo = solo per la vendita del SURPLUS (autoconsumo + rivendita del surplus). Nessun premio per la vendita totale (tutta la produzione venduta). La vendita totale ha invece una tariffa di acquisto più elevata rispetto alla vendita del surplus.
- Quali condizioni per beneficiare del premio?
- (1) Installazione da parte di un installatore RGE QualiPV, (2) Potenza ≤ 100 kWc, (3) Installazione in integrazione edilizia o sovrapposizione, (4) Vendita del surplus a EDF OA (non vendita totale), (5) Conformità Consuel (visto AC), (6) Messa in servizio entro 18 mesi dalla richiesta completa di allacciamento.
- Cosa accade se il premio è versato a un mandatario?
- Il mandato può prevedere il versamento diretto al mandatario (tipicamente l'installatore RGE per ridurre il costo di investimento iniziale del cliente). La retrocessione al proprietario deve essere prevista nel contratto installatore-cliente. Tracciamento tramite audit trail eIDAS.
- Il premio all'autoconsumo è imponibile?
- Per i privati: esentato da IR per gli impianti ≤ 3 kWc in residenza principale (Articolo 35 ter CGI). Per potenze > 3 kWc, il premio è imponibile come reddito da capitali mobiliari. Per i professionisti: imponibile come reddito di esercizio.
- È possibile cumulare il premio autoconsumo con altri aiuti?
- Cumulo possibile con: (1) CEE (Certificati di Risparmio Energetico) per alcuni interventi legati alla ristrutturazione globale, (2) ecobonus per il finanziamento, (3) IVA ridotta al 10% (Articolo 279-0 bis CGI). Nessun cumulo con Bonus Casa per il FV residenziale (Bonus Casa non finanzia il FV dal 2024).
- Cosa accade se l'impianto viene rivenduto?
- Il premio continua ad essere versato al proprietario dell'impianto al momento del versamento (Codice dell'energia L.315-3). In caso di vendita immobiliare, trasferimento possibile tramite atto integrativo tripartito (venditore + acquirente + EDF OA), firmato elettronicamente. La firma elettronica con marca temporale traccia il trasferimento.
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