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Decreto n° 2017-676 del 28 aprile 2017 · Codice dell'energia L.315-2+ · eIDAS AES

Firma un contratto di autoconsumo collettivo online, in 2 minuti

Convenzione di autoconsumo collettivo tra la PMO (Persona Morale Organizzatrice), i produttori PV e i consumatori, in un raggio di 2 km (o 20 km in zona rurale). Conforme al Decreto n° 2017-676 del 28 aprile 2017 e Codice dell'energia L.315-2 e seguenti, firma AES eIDAS, archiviazione 10 anni inclusa.

Quadro legale
Decreto n° 2017-676 e Codice dell'energia L.315-2+
Livello di firma
AES eIDAS consigliato
Archiviazione legale
10 anni + durata operazione autoconsumo

Cos'è un contratto di autoconsumo collettivo?

L'autoconsumo collettivo, introdotto dal Decreto n° 2017-676 del 28 aprile 2017 e codificato negli articoli L.315-2 e seguenti del Codice dell'energia, consente a più consumatori e produttori di elettricità (tipicamente provenienti da fotovoltaico) di condividere l'energia prodotta localmente, entro un perimetro geografico limitato (2 km per impostazione predefinita, deroga fino a 20 km in zona rurale tramite Decreto del 14 ottobre 2020). L'operazione è obbligatoriamente organizzata da una PMO (Persona Morale Organizzatrice) — SCI, ASL, sindacato di condominio, associazione o società dedicata — che sottoscrive una convenzione con Enedis e coordina la ripartizione dell'energia tra i partecipanti (chiavi di ripartizione statiche o dinamiche). Ogni partecipante (produttore o consumatore) sottoscrive una convenzione di partecipazione con la PMO.

Perché firmare il contratto di autoconsumo collettivo elettronicamente?

Decreto 2017-676 + deroga rurale 20 km

Perimetro per impostazione predefinita: 2 km attorno al punto di produzione. Deroga fino a 20 km in zona rurale (Decreto del 14 ottobre 2020). La convenzione deve precisare il perimetro geografico esatto, la PMO, i partecipanti, le chiavi di ripartizione (proporzionali o uguali).

Multi-partite: PMO + produttori + consumatori

L'autoconsumo collettivo implica spesso 5-50 partecipanti. Il nostro flusso multi-firmatari gestisce la firma sequenziale di tutti i partecipanti in un unico flusso, con OTP SMS individuale per ogni firmatario. Un unico invio per 50 convenzioni.

Archiviazione 10 anni + opponibilità Enedis

Enedis richiede la convenzione PMO e l'elenco aggiornato dei partecipanti per applicare la ripartizione. Certyneo archivia la convenzione + l'audit trail eIDAS per 10 anni, con aggiornamento dei partecipanti tracciato (entrate/uscite).

Audit trail eIDAS opponibile

Ogni convenzione è fornita con un PDF di prova: identità PMO + tutti i firmatari, timestamp qualificato, hash SHA-256, geolocalizzazione IP, verifica OTP SMS. Opponibile nei confronti di Enedis o in caso di contestazione sulla ripartizione dell'energia.

Firmare un contratto di autoconsumo collettivo in 4 fasi

Dalla creazione della PMO alla messa in servizio Enedis, la convenzione protegge l'operazione in meno di 5 minuti.

  1. 1. Preparare la convenzione

    Caricate il modello di convenzione conforme Decreto 2017-676: identità PMO (SIRET, status giuridico), elenco dei partecipanti (produttori + consumatori), perimetro geografico (mappa 2 km o 20 km in zona rurale), chiavi di ripartizione (proporzionale o statica).

  2. 2. Aggiungere i firmatari

    PMO (firmatario principale) + tutti i partecipanti (produttori fotovoltaico + consumatori). Il nostro flusso gestisce fino a 100 firmatari in un unico invio. Ogni partecipante riceve un link personalizzato sicuro con OTP SMS.

  3. 3. Scegliere il livello eIDAS

    AES (avanzata) consigliata per operazioni multi-partite: OTP SMS individuale, timestamp qualificato per firmatario, hash SHA-256. Garantisce la tracciabilità dei consensi di tutti i partecipanti.

  4. 4. Firmare e dichiarare a Enedis

    Ogni partecipante firma dal proprio telefono. La convenzione finalizzata è allegata alla dichiarazione Enedis. Messa in servizio del dispositivo autoconsumo entro 30 giorni. Aggiornamento dei partecipanti tracciato in caso di entrata/uscita.

Domande frequenti

La convenzione di autoconsumo collettivo può essere firmata elettronicamente?
Sì, senza restrizioni. Il Decreto n° 2017-676 non impone alcuna forma particolare. La firma avanzata eIDAS (AES) con OTP SMS individuale per ogni firmatario è particolarmente adatta alle operazioni multi-parte — ogni partecipante firma dal suo telefono.
Quale perimetro geografico per l'autoconsumo collettivo?
Perimetro standard: 2 km intorno al punto di produzione (Decreto 2017-676). Deroga fino a 20 km in zona rurale o poco densa, su richiesta motivata a Enedis (Decreto del 14 ottobre 2020). In zona iper-rurale, deroga fino a 50 km possibile (Decreto del 21 novembre 2023, sperimentale).
Che cos'è una PMO?
PMO = Persona Morale Organizzatrice. Struttura giuridica obbligatoria che coordina l'operazione di autoconsumo collettivo. Forme possibili: SCI, ASL, sindacato di condominio, associazione di diritto comune, società dedicata (SAS, SARL). La PMO firma la convenzione con Enedis e gestisce i flussi finanziari tra i partecipanti.
Come funziona la ripartizione dell'energia?
Due tipi di chiavi di ripartizione (Decreto 2017-676): (1) ripartizione statica = percentuali fisse per partecipante, (2) ripartizione dinamica = calcolata secondo il consumo reale di ogni partecipante in tempo quasi-reale. Enedis applica la chiave dichiarata dalla PMO ogni 30 minuti (passo Linky).
Chi può essere produttore o consumatore in un'operazione di autoconsumo?
Produttore: qualsiasi titolare di un impianto FV allacciato alla rete pubblica, nel perimetro geografico. Consumatore: qualsiasi titolare di un contratto di fornitura di elettricità, nel perimetro. Nessuna restrizione sullo stato (privati, aziende, enti pubblici) — solo il perimetro geografico conta.
L'eccedenza non autoconsumata è vendibile a EDF OA?
Sì — l'eccedenza non autoconsumata può essere venduta a EDF OA al prezzo di acquisto eccedenza (Decreto tariffario S2 2026). La convenzione deve specificare la destinazione dell'eccedenza. La PMO può anche scegliere un acquirente alternativo (aggregatore, fornitore). L'eccedenza non va mai persa.
Quali sono i vantaggi fiscali dell'autoconsumo collettivo?
Esenzione da TICFE (CSPE) per l'energia autoconsumata fino a 1 GWh/anno per punto di prelievo (Articolo 266 quinquies C CDI). Nessuna IVA sull'energia autoconsumata (nessuna vendita). TURPE ridotto per le operazioni di autoconsumo collettivo ("TURPE iniezione").
Che cosa accade se un partecipante abbandona l'operazione?
La PMO deve notificare Enedis entro 30 giorni e aggiornare la convenzione tramite atto aggiuntivo firmato dai partecipanti rimanenti. L'audit trail eIDAS traccia tutti gli ingressi/uscite, indispensabile in caso di controllo Enedis o di controversia sulla ripartizione storica.

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