Utilizziamo i cookie per migliorare la vostra esperienza sul nostro sito. I cookie strettamente necessari al funzionamento del servizio sono sempre attivi. Scopri di più sulla nostra politica sui cookie
Il contratto di sviluppo software disciplina la realizzazione, su commissione di un cliente, di un programma informatico (applicazione, sito web, piattaforma, modulo software) da parte di uno sviluppatore o di una software house. La sua qualificazione giuridica esatta dipende dalle circostanze concrete: se lo sviluppatore si obbliga a realizzare un'opera determinata secondo specifiche precise, con organizzazione autonoma dei mezzi e assunzione del rischio economico, il contratto si avvicina all'appalto d'opera disciplinato dagli artt. 1655 e seguenti del Codice civile, con conseguente obbligazione di risultato; se invece prevale l'apporto di competenza tecnica e intellettuale in un contesto di maggiore flessibilità (metodologie agili, specifiche evolutive), il contratto si avvicina alla prestazione d'opera intellettuale disciplinata dagli artt. 2222 e seguenti c.c., con un'obbligazione più vicina ai mezzi. Questa distinzione, che la giurisprudenza valuta caso per caso in base agli elementi concreti del rapporto, incide direttamente sul regime della responsabilità in caso di inadempimento o di malfunzionamento del software consegnato. Quando le specifiche funzionali sono definite fin dall'inizio e il prezzo è forfettario, la qualificazione di appalto d'opera con obbligazione di risultato tende a prevalere: lo sviluppatore deve consegnare un software conforme alle specifiche concordate, e la sola prova della non conformità basta in linea di principio a far scattare la sua responsabilità, salva prova contraria (caso fortuito, forza maggiore, fatto del committente). Quando invece il progetto è condotto in modalità agile, con specifiche che evolvono nel tempo e una collaborazione stretta e continuativa tra le parti, l'obbligazione tende ad avvicinarsi a un'obbligazione di mezzi, più vicina alla prestazione d'opera intellettuale. Quando utilizzarlo: per la realizzazione su commissione di qualsiasi software, applicazione mobile, sito web o modulo informatico, indipendentemente dalla metodologia di sviluppo adottata (a cascata, agile, ibrida). Parti: il committente (che esprime il bisogno e finanzia lo sviluppo) e lo sviluppatore o la software house (che realizza il software). Clausole essenziali: le specifiche funzionali e tecniche del software da sviluppare, allegate o richiamate espressamente nel contratto; il calendario di sviluppo e le eventuali fasi intermedie (milestone) con relativi collaudi; il prezzo e le modalità di pagamento (forfettario, a giornate/uomo, misto); le condizioni di collaudo e accettazione del software (procedura di verifica, termine per contestare, effetti del silenzio del committente); la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale sul software sviluppato, che deve essere espressamente regolata (cessione al committente, licenza, riserva di componenti preesistenti dello sviluppatore); le garanzie post-consegna (correzione di anomalie, garanzia di conformità); e la riservatezza delle informazioni scambiate nel corso del progetto. Errori da evitare: non definire con sufficiente precisione le specifiche funzionali, il che rende impossibile qualificare eventuali scostamenti come inadempimenti; non chiarire se l'obbligazione dello sviluppatore è di mezzi o di risultato, con conseguenze pratiche significative sulla ripartizione dell'onere della prova in caso di controversia; omettere una clausola espressa di cessione dei diritti di proprietà intellettuale sul codice sorgente al committente, che in assenza di cessione esplicita resta di norma di titolarità dello sviluppatore autore dell'opera; e non prevedere una procedura formale di collaudo, che espone le parti a contestazioni sulla data di accettazione e sulla decorrenza delle garanzie.
Ragione sociale del committente
Partita IVA del committente
Sede legale del committente
Ragione sociale dello sviluppatore o della software house
Partita IVA dello sviluppatore
Sede legale dello sviluppatore
Descrizione del progetto e delle specifiche funzionali
Metodologia di sviluppo adottata (a cascata, agile, ibrida)
Calendario di sviluppo e milestone
Modalità di collaudo e accettazione del software
Termine per contestare eventuali anomalie in sede di collaudo
Prezzo totale della prestazione
Modalità di pagamento (acconti, saldo)
Titolarità dei diritti di proprietà intellettuale sul software sviluppato
Componenti preesistenti o librerie terze riutilizzate dallo sviluppatore
Durata e contenuto della garanzia post-consegna
Data di sottoscrizione del contratto