Utilizziamo i cookie per migliorare la vostra esperienza sul nostro sito. I cookie strettamente necessari al funzionamento del servizio sono sempre attivi. Scopri di più sulla nostra politica sui cookie
Il riconoscimento di debito, o ricognizione di debito, è la dichiarazione con cui un soggetto (debitore) riconosce formalmente di dovere una determinata somma di denaro a un altro soggetto (creditore). È disciplinato dall'articolo 1988 del Codice Civile, secondo cui la promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale (cioè l'origine del debito): si tratta di una presunzione relativa (iuris tantum), che il debitore può superare fornendo la prova contraria dell'inesistenza o dell'invalidità del rapporto sottostante. Quando utilizzarlo: quando due parti vogliono formalizzare per iscritto l'esistenza di un debito già maturato — ad esempio a seguito di un prestito informale, di forniture non pagate, o di qualsiasi altra causa — semplificando la posizione probatoria del creditore in caso di successivo contenzioso o di richiesta di un titolo per un decreto ingiuntivo. Parti: il debitore (chi riconosce di dovere la somma) e il creditore (a favore del quale è resa la dichiarazione). Natura giuridica: il riconoscimento di debito è un negozio giuridico unilaterale, recettizio, che non crea ex novo l'obbligazione ma presuppone l'esistenza di un rapporto sottostante (il c.d. rapporto fondamentale). Non è quindi necessario indicare dettagliatamente la causa del debito affinché il riconoscimento produca il suo effetto tipico (l'inversione dell'onere della prova), sebbene sia comunque opportuno farne menzione per chiarezza e per evitare contestazioni sulla genuinità dell'atto. Effetti: il riconoscimento di debito agevola il creditore, che non dovrà più dimostrare l'origine e la validità del rapporto sottostante, spettando invece al debitore, se intende contestare il debito, fornire la prova contraria. Il riconoscimento non estingue né novazione l'obbligazione originaria (salvo espressa volontà delle parti in tal senso), e non produce di per sé effetti interruttivi della prescrizione se non accompagnato da un'espressa manifestazione di volontà in tal senso (in via generale, la ricognizione di debito è comunque idonea a interrompere la prescrizione ai sensi dell'articolo 2944 del Codice Civile, in quanto atto di riconoscimento del diritto da parte del debitore). Clausole essenziali: l'identificazione delle parti, l'importo del debito riconosciuto, l'eventuale indicazione (facoltativa ma consigliata) della causa del debito, un piano di rimborso se concordato, e gli eventuali interessi di mora in caso di ritardato pagamento. Errori da evitare: confondere il riconoscimento di debito con un contratto di mutuo o con una novazione dell'obbligazione originaria (ha una funzione diversa, meramente probatoria), e non conservare prova della ricezione del documento da parte del creditore, elemento rilevante data la natura recettizia dell'atto.
Nome del debitore
Indirizzo del debitore
Nome del creditore
Indirizzo del creditore
Importo del debito riconosciuto
Causa del debito (facoltativa ma consigliata)
Es. prestito informale, fornitura non pagata, ecc.
Piano di rimborso concordato
Interessi di mora in caso di ritardo
Data del riconoscimento
Es. prestito informale, fornitura non pagata, ecc.