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Il contratto di mutuo è il contratto con cui una parte (mutuante) consegna all'altra (mutuatario) una somma di denaro (o altre cose fungibili), e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità, generalmente maggiorate di interessi. È disciplinato dagli articoli 1813 e seguenti del Codice Civile. Il mutuo tra privati (persone fisiche, non istituti di credito) è comune per prestiti familiari o tra conoscenti. Quando utilizzarlo: ogni volta che una persona presta una somma di denaro a un'altra con l'obbligo di restituzione, tipicamente al di fuori del circuito bancario. Formalizzare per iscritto il prestito, anche tra familiari, è fortemente raccomandato per evitare contestazioni future e per assolvere gli obblighi fiscali. Parti: il mutuante (chi presta la somma) e il mutuatario (chi la riceve e si obbliga a restituirla). Clausole essenziali: l'importo mutuato, la data di consegna della somma, la presenza o meno di interessi e il relativo tasso (in assenza di espressa pattuizione scritta, gli interessi si presumono dovuti nella misura legale ai sensi dell'articolo 1815 c.c., salvo che le parti abbiano previsto espressamente la gratuità del mutuo), il piano di rimborso (rata unica o rateizzato, con scadenze), e le conseguenze in caso di mancato rimborso. Interessi e usura: se il contratto prevede interessi, il tasso pattuito non può superare il c.d. tasso soglia usurario, determinato trimestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla base del tasso effettivo globale medio (TEGM), ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108. Un tasso superiore alla soglia rende gli interessi usurari, con conseguenze penali per il mutuante e nullità della clausola relativa agli interessi (che restano comunque dovuti nella misura legale, salvo il caso di mutuo gratuito espressamente pattuito). Registrazione: il contratto di mutuo tra privati, se redatto in forma scritta, deve essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate entro venti giorni dalla sottoscrizione (se stipulato in Italia) tramite scrittura privata, con imposta di registro in misura proporzionale (3% dell'importo mutuato) se il mutuo prevede interessi, o in misura fissa in alcuni casi particolari. La registrazione conferisce data certa al contratto ed è opportuna anche a fini di tracciabilità fiscale, specialmente per prestiti di importo rilevante tra familiari. Errori da evitare: non formalizzare per iscritto il prestito (fonte di contenzioso e di possibili contestazioni fiscali, ad esempio la riqualificazione come donazione indiretta), pattuire interessi superiori al tasso soglia usurario, e omettere la registrazione del contratto quando redatto in forma scritta.
Nome del mutuante (chi presta la somma)
Indirizzo del mutuante
Nome del mutuatario (chi riceve la somma)
Indirizzo del mutuatario
Importo mutuato
Data di consegna della somma
Mutuo con interessi o a titolo gratuito
In assenza di espressa gratuità, gli interessi si presumono dovuti ex art. 1815 c.c.
Tasso di interesse annuo pattuito
Deve rispettare il tasso soglia usurario in vigore (legge 108/1996).
Modalità di rimborso (rata unica o rateizzato)
Data di scadenza finale del rimborso
Data di sottoscrizione del contratto
In assenza di espressa gratuità, gli interessi si presumono dovuti ex art. 1815 c.c.
Deve rispettare il tasso soglia usurario in vigore (legge 108/1996).