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Firma elettronica · Valore legale

La firma elettronica ha valore legale in Italia?

Sì. In Italia la firma elettronica è pienamente riconosciuta. Ecco il quadro normativo che rende un contratto firmato elettronicamente valido ed efficace.

Regolamento eIDAS (UE) 910/2014

Il Regolamento eIDAS è direttamente applicabile in Italia e stabilisce che a una firma elettronica non possono essere negati effetti giuridici solo perché in forma elettronica. Distingue tre livelli — semplice (FES), avanzata (FEA) e qualificata (FEQ) — con valore probatorio crescente.

Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)

Il CAD (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) è il cardine del diritto italiano in materia. L'art. 20 disciplina il valore del documento informatico: esso soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'art. 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, un altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata, oppure quando è formato, previa identificazione informatica dell'autore, secondo le Linee guida AgID. Negli altri casi l'idoneità a soddisfare la forma scritta e il valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio.

Firma digitale: la specificità italiana

La firma digitale è la declinazione italiana della firma elettronica qualificata (art. 1, lett. s, CAD), basata su certificato qualificato e dispositivo sicuro. Ai sensi dell'art. 25, par. 2, del Regolamento eIDAS ha effetti giuridici equivalenti a quelli di una firma autografa, e ai sensi dell'art. 20 del CAD il documento così sottoscritto soddisfa il requisito della forma scritta con l'efficacia dell'art. 2702 c.c. È richiesta per determinati atti, come molti adempimenti verso la Pubblica Amministrazione.

I tre tipi di firma elettronica

La firma elettronica semplice (spunta, click-to-sign) non soddisfa di per sé il requisito della forma scritta: è utilizzabile per i contratti a forma libera e la sua efficacia probatoria è liberamente valutabile dal giudice in relazione a qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità del documento (art. 20, co. 1-bis, CAD). La firma avanzata (FEA) è collegata univocamente al firmatario e consente di rilevare ogni modifica successiva. La firma qualificata (FEQ) / digitale equivale alla firma autografa. Certyneo supporta il livello adeguato alla tua operazione.

Domande frequenti

Che differenza c'è tra firma elettronica e firma digitale?

La firma digitale è un tipo specifico di firma elettronica qualificata, basata su certificato qualificato: in Italia equivale alla firma autografa. 'Firma elettronica' è il termine generico che comprende anche i livelli semplice e avanzato.

Un contratto firmato con firma elettronica semplice è valido?

Sì, per la generalità dei contratti. L'efficacia probatoria della firma semplice è liberamente valutata dal giudice; per alcuni atti (es. immobiliari) è richiesta la forma qualificata.

La FEA è sufficiente per i contratti tra imprese?

Nella maggior parte dei casi sì: il documento sottoscritto con FEA soddisfa il requisito della forma scritta ai sensi dell'art. 20, co. 1-bis, del CAD. Restano esclusi gli atti dell'art. 1350, co. 1, nn. 1-12, c.c., che richiedono firma qualificata o digitale a pena di nullità (art. 21, co. 2-bis, CAD). Va inoltre considerato l'ambito d'uso previsto dalle regole tecniche per le soluzioni FEA.

Una firma elettronica regge in giudizio in Italia?

Sì. Per i documenti non assistiti da firma qualificata, il giudice valuta liberamente il valore probatorio in relazione a qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità del documento (art. 20, co. 1-bis, CAD). Una traccia di audit con marca temporale, dati identificativi e hash del documento documenta proprio questi elementi, e Certyneo la genera automaticamente.

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