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Contratto di subappalto

Gratuito
Modificabile
Firma elettronica

Presentazione

Il contratto di subappalto è il contratto con cui l'appaltatore principale (che ha assunto un appalto nei confronti del committente) affida a sua volta a un terzo, il subappaltatore, l'esecuzione di parte o della totalità dell'opera o del servizio appaltato. È disciplinato in via generale dagli articoli 1655 e seguenti del Codice Civile, con particolare riferimento all'articolo 1656 c.c., che subordina la legittimità del subappalto all'autorizzazione del committente. Quando utilizzarlo: quando un'impresa appaltatrice, per motivi organizzativi, tecnici o di specializzazione, intende affidare a un'altra impresa l'esecuzione di una parte dei lavori o servizi oggetto del contratto di appalto principale. Nel settore degli appalti pubblici si applica una disciplina speciale e più rigorosa (D.Lgs. 36/2023, Codice dei contratti pubblici), non coperta da questo modello, pensato per il subappalto tra imprese private. Parti: l'appaltatore (che ha già un contratto di appalto con il committente principale) e il subappaltatore (l'impresa a cui viene affidata l'esecuzione di parte dell'opera o del servizio). Autorizzazione del committente: ai sensi dell'articolo 1656 del Codice Civile, l'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio senza l'autorizzazione del committente. È quindi essenziale che l'appaltatore verifichi e conservi prova dell'autorizzazione ricevuta dal committente prima di stipulare il contratto di subappalto. Clausole essenziali: la descrizione precisa dell'opera o del servizio subappaltato (in coerenza con quanto previsto nell'appalto principale), il corrispettivo e le modalità di pagamento, i tempi di esecuzione, le garanzie di buona esecuzione, la responsabilità per vizi e difformità, la sicurezza sul lavoro (obblighi di coordinamento tra le imprese ai sensi del D.Lgs. 81/2008, testo unico sulla sicurezza), e la clausola di responsabilità solidale. Responsabilità solidale retributiva e contributiva: ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del D.Lgs. 276/2003, l'appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore, entro il limite di due anni dalla cessazione del subappalto, per la corresponsione ai lavoratori dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di subappalto. È quindi opportuno inserire nel contratto obblighi di comunicazione e controllo su tale profilo. Errori da evitare: procedere al subappalto senza la previa autorizzazione del committente (quando richiesta dal contratto principale o dalla legge), non allineare i tempi e gli standard di qualità del subappalto a quelli previsti nell'appalto principale, e trascurare la disciplina della sicurezza sul lavoro e del coordinamento tra le imprese operanti sullo stesso cantiere.

Informazioni da personalizzare

  • Nome o ragione sociale dell'appaltatore

  • Indirizzo dell'appaltatore

  • Partita IVA dell'appaltatore

  • Nome o ragione sociale del subappaltatore

  • Indirizzo del subappaltatore

  • Partita IVA del subappaltatore

  • Riferimento del contratto di appalto principale

  • Descrizione delle opere/servizi subappaltati

  • Luogo di esecuzione (cantiere/sede)

  • Data di inizio dei lavori subappaltati

  • Termine di esecuzione

  • Corrispettivo pattuito

  • Modalità di pagamento del corrispettivo

    Es. stati di avanzamento lavori, acconto/saldo.

  • Garanzia di buona esecuzione richiesta

  • Data di sottoscrizione del contratto

Personalizza il tuo modello

Es. stati di avanzamento lavori, acconto/saldo.

Destinatario della firma

Domande frequenti

L'appaltatore può subappaltare liberamente i lavori?
No. Ai sensi dell'articolo 1656 del Codice Civile, l'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio senza l'autorizzazione del committente, salvo diverso accordo contrattuale.
Chi risponde verso i lavoratori del subappaltatore per retribuzioni non pagate?
L'appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore, entro due anni dalla cessazione dell'appalto, per la corresponsione ai lavoratori dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali dovuti, ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del D.Lgs. 276/2003.
Chi risponde dei vizi e difetti dell'opera realizzata dal subappaltatore?
Il subappaltatore risponde direttamente verso l'appaltatore secondo le regole generali sull'appalto (artt. 1667 e 1668 c.c.); l'appaltatore, a sua volta, resta responsabile verso il committente principale in base al contratto di appalto originario.
Il subappalto pubblico segue le stesse regole di quello privato?
No. Gli appalti pubblici sono soggetti a una disciplina speciale e più rigorosa (D.Lgs. 36/2023, Codice dei contratti pubblici), con limiti percentuali al subappalto, obblighi di qualificazione e procedure di autorizzazione specifiche. Questo modello riguarda il subappalto tra imprese private.
Come si dimostra la regolarità contributiva del subappaltatore?
Attraverso il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), che l'appaltatore dovrebbe richiedere periodicamente al subappaltatore per verificare la regolarità dei versamenti previdenziali e assicurativi relativi ai lavoratori impiegati nell'esecuzione del subappalto.

Informazioni su questo modello

Ultimo aggiornamento
31 agosto 2026
Paese
IT
Avviso legale
Questo modello è fornito a titolo indicativo e deve essere adattato alla propria situazione. Non costituisce consulenza legale personalizzata.