Contratto di subappalto
Presentazione
Il contratto di subappalto è il contratto con cui l'appaltatore principale (che ha assunto un appalto nei confronti del committente) affida a sua volta a un terzo, il subappaltatore, l'esecuzione di parte o della totalità dell'opera o del servizio appaltato. È disciplinato in via generale dagli articoli 1655 e seguenti del Codice Civile, con particolare riferimento all'articolo 1656 c.c., che subordina la legittimità del subappalto all'autorizzazione del committente. Quando utilizzarlo: quando un'impresa appaltatrice, per motivi organizzativi, tecnici o di specializzazione, intende affidare a un'altra impresa l'esecuzione di una parte dei lavori o servizi oggetto del contratto di appalto principale. Nel settore degli appalti pubblici si applica una disciplina speciale e più rigorosa (D.Lgs. 36/2023, Codice dei contratti pubblici), non coperta da questo modello, pensato per il subappalto tra imprese private. Parti: l'appaltatore (che ha già un contratto di appalto con il committente principale) e il subappaltatore (l'impresa a cui viene affidata l'esecuzione di parte dell'opera o del servizio). Autorizzazione del committente: ai sensi dell'articolo 1656 del Codice Civile, l'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio senza l'autorizzazione del committente. È quindi essenziale che l'appaltatore verifichi e conservi prova dell'autorizzazione ricevuta dal committente prima di stipulare il contratto di subappalto. Clausole essenziali: la descrizione precisa dell'opera o del servizio subappaltato (in coerenza con quanto previsto nell'appalto principale), il corrispettivo e le modalità di pagamento, i tempi di esecuzione, le garanzie di buona esecuzione, la responsabilità per vizi e difformità, la sicurezza sul lavoro (obblighi di coordinamento tra le imprese ai sensi del D.Lgs. 81/2008, testo unico sulla sicurezza), e la clausola di responsabilità solidale. Responsabilità solidale retributiva e contributiva: ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del D.Lgs. 276/2003, l'appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore, entro il limite di due anni dalla cessazione del subappalto, per la corresponsione ai lavoratori dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di subappalto. È quindi opportuno inserire nel contratto obblighi di comunicazione e controllo su tale profilo. Errori da evitare: procedere al subappalto senza la previa autorizzazione del committente (quando richiesta dal contratto principale o dalla legge), non allineare i tempi e gli standard di qualità del subappalto a quelli previsti nell'appalto principale, e trascurare la disciplina della sicurezza sul lavoro e del coordinamento tra le imprese operanti sullo stesso cantiere.
Informazioni da personalizzare
Nome o ragione sociale dell'appaltatore
Indirizzo dell'appaltatore
Partita IVA dell'appaltatore
Nome o ragione sociale del subappaltatore
Indirizzo del subappaltatore
Partita IVA del subappaltatore
Riferimento del contratto di appalto principale
Descrizione delle opere/servizi subappaltati
Luogo di esecuzione (cantiere/sede)
Data di inizio dei lavori subappaltati
Termine di esecuzione
Corrispettivo pattuito
Modalità di pagamento del corrispettivo
Es. stati di avanzamento lavori, acconto/saldo.
Garanzia di buona esecuzione richiesta
Data di sottoscrizione del contratto
Personalizza il tuo modello
Es. stati di avanzamento lavori, acconto/saldo.
Destinatario della firma
Domande frequenti
- L'appaltatore può subappaltare liberamente i lavori?
- No. Ai sensi dell'articolo 1656 del Codice Civile, l'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio senza l'autorizzazione del committente, salvo diverso accordo contrattuale.
- Chi risponde verso i lavoratori del subappaltatore per retribuzioni non pagate?
- L'appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore, entro due anni dalla cessazione dell'appalto, per la corresponsione ai lavoratori dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali dovuti, ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del D.Lgs. 276/2003.
- Chi risponde dei vizi e difetti dell'opera realizzata dal subappaltatore?
- Il subappaltatore risponde direttamente verso l'appaltatore secondo le regole generali sull'appalto (artt. 1667 e 1668 c.c.); l'appaltatore, a sua volta, resta responsabile verso il committente principale in base al contratto di appalto originario.
- Il subappalto pubblico segue le stesse regole di quello privato?
- No. Gli appalti pubblici sono soggetti a una disciplina speciale e più rigorosa (D.Lgs. 36/2023, Codice dei contratti pubblici), con limiti percentuali al subappalto, obblighi di qualificazione e procedure di autorizzazione specifiche. Questo modello riguarda il subappalto tra imprese private.
- Come si dimostra la regolarità contributiva del subappaltatore?
- Attraverso il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), che l'appaltatore dovrebbe richiedere periodicamente al subappaltatore per verificare la regolarità dei versamenti previdenziali e assicurativi relativi ai lavoratori impiegati nell'esecuzione del subappalto.
Informazioni su questo modello
- Ultimo aggiornamento
- 31 agosto 2026
- Paese
- IT
- Avviso legale
- Questo modello è fornito a titolo indicativo e deve essere adattato alla propria situazione. Non costituisce consulenza legale personalizzata.