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La procura generale è l'atto con cui una persona, il rappresentato (o mandante), conferisce a un'altra persona, il procuratore (o mandatario), il potere di agire in suo nome e per suo conto per la generalità o la maggior parte dei propri affari. Essa si fonda sulla disciplina del mandato, regolata dagli artt. 1703 e seguenti del Codice civile, e sul principio generale della rappresentanza di cui all'art. 1387 c.c. Procura generale e procura speciale: la procura generale riguarda la generalità o la maggior parte degli affari del rappresentato, con poteri estesi agli atti di ordinaria amministrazione e, secondo i termini utilizzati, ad alcuni atti di straordinaria amministrazione. La procura speciale, al contrario, è limitata a uno o più atti determinati (ad esempio la vendita di un bene specificamente individuato). A causa della sua ampiezza, la procura generale comporta un rischio maggiore per il rappresentato e va redatta con particolare attenzione. Forma della procura (art. 1392 c.c.): l'art. 1392 del Codice civile stabilisce che la procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere. Ciò significa, in concreto, che per il compimento di un atto per il quale la legge richiede la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata — tipicamente gli atti relativi a beni immobili (vendita, donazione, costituzione di ipoteca) — anche la procura che conferisce il potere di compiere tale atto deve rivestire la medesima forma, e non può essere validamente conferita mediante una semplice scrittura privata non autenticata. Quando utilizzarla: quando il rappresentato si assenta a lungo (espatrio, ricovero ospedaliero, soggiorno prolungato all'estero) e desidera che una persona di fiducia possa gestire correntemente i propri affari; o più in generale per ogni delega ampia di gestione corrente tra privati, restando inteso che per un soggetto che intenda tutelarsi in vista di una futura perdita di autonomia esiste l'istituto distinto dell'amministrazione di sostegno, disciplinato dagli artt. 404 e seguenti c.c., con un proprio formalismo e finalità di protezione della persona. Parti: il rappresentato, che conferisce i poteri, e il procuratore, che li riceve e si impegna a esercitarli nell'interesse del rappresentato e a renderne conto. Clausole essenziali: l'estensione precisa dei poteri conferiti (il rappresentato ha sempre interesse a circoscrivere quanto delegato piuttosto che utilizzare una formula genericamente illimitata), la durata della procura (determinata o fino a revoca espressa), l'eventuale facoltà di sostituzione a favore di un terzo, l'obbligo del procuratore di rendere conto della propria gestione, e le modalità di revoca. Errori da evitare: sottoscrivere una procura generale troppo ampia senza adeguata riflessione, in particolare in presenza di una persona vulnerabile, con il rischio di circonvenzione di persone incapaci o appropriazione indebita da parte del procuratore; omettere ogni limitazione temporale, lasciando che la procura produca i propri effetti indefinitamente fino a espressa revoca; e utilizzare una procura generale sotto forma di scrittura privata semplice per il compimento di atti che richiedono la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, con conseguente invalidità della procura per tali atti ai sensi dell'art. 1392 c.c.
Nome e cognome del rappresentato
Indirizzo del rappresentato
Nome e cognome del procuratore
Indirizzo del procuratore
Estensione dei poteri conferiti
Descrivere con precisione gli atti che il procuratore potrà compiere in nome del rappresentato.
Durata della procura
Es.: durata determinata con data di fine, o fino a revoca espressa del rappresentato.
Il procuratore può sostituirsi un terzo?
Data di sottoscrizione della procura
Luogo di sottoscrizione
Descrivere con precisione gli atti che il procuratore potrà compiere in nome del rappresentato.
Es.: durata determinata con data di fine, o fino a revoca espressa del rappresentato.