Tutela dei dati dei clienti e-commerce: conformità GDPR
Aggiornato il
Certyneo
Redattore — Certyneo · Informazioni su Certyneo

Introduzione
La protezione dei dati dei clienti costituisce una questione strategica importante per qualsiasi attore dell'e-commerce. Dall’entrata in vigore del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) il 25 maggio 2018, i siti commerciali, le applicazioni di vendita mobile e i mercati devono rispettare un quadro giuridico rigoroso sotto pena di sanzioni fino a 20 milioni di euro o al 4% del fatturato globale annuo. Al di là del vincolo normativo, la conformità al GDPR rappresenta una vera leva di fiducia dei clienti: l’87% dei consumatori europei afferma che non acquisterà da un sito dove dubita della sicurezza dei dati. Questo articolo pilastro descrive dettagliatamente gli obblighi concreti dei rivenditori online in termini di consenso, cookie, newsletter e sicurezza dei dati di pagamento.
Consenso: caposaldo della compliance GDPR
Il consenso costituisce una delle sei basi giuridiche del trattamento previste dall'articolo 6 del GDPR. Per essere valido, deve soddisfare quattro criteri cumulativi definiti nell'articolo 7: essere libero, specifico, informato e inequivocabile. Nel contesto dell'e-commerce, ciò significa che un utente di Internet non può condizionare il proprio consenso all'acquisto di un prodotto (principio di libertà) e che deve poter acconsentire separatamente per ciascuna finalità (profilazione di marketing, condivisione con partner, newsletter, ecc.).
La CNIL ha notevolmente rafforzato i suoi requisiti dal 2020 con le sue linee guida sui cookie e sui tracker. Il pulsante “Accetta tutto” deve ora essere accompagnato da un pulsante “Rifiuta tutto” di equivalente accessibilità e visibilità. Le caselle preselezionate sono severamente vietate (sentenza CGUE Planet49, 1 ottobre 2019). Gli e-commercianti devono inoltre conservare la prova del consenso con timbro temporale per tutta la durata del trattamento e consentire il ritiro semplice come la concessione iniziale.
Gestione dei cookie e dei tracker sui siti dei commercianti
I siti e-commerce utilizzano in media dai 40 ai 60 cookie di terze parti: analytics, retargeting pubblicitario, social network, chatbot, A/B testing. L'articolo 82 della nuova legge sulla protezione dei dati richiede il consenso preventivo per qualsiasi tracker non strettamente necessario per il funzionamento del servizio. Sono esenti solo i cookie del carrello, della sessione di autenticazione e del bilanciamento del carico.
L'impostazione di una piattaforma di gestione del consenso (CMP) conforme è diventata essenziale. Deve consentire al visitatore di essere granulare nelle sue scelte: accettazione per scopo (misurazione dell'audience, personalizzazione, pubblicità mirata) e per destinatario. Piovono sanzioni: Google (150 milioni di euro), Amazon (35 milioni di euro), Facebook (60 milioni di euro) nel 2022 per la mancanza di un pulsante di rifiuto accessibile come quello di accettazione.
Newsletter e prospezione commerciale: opt-in rigoroso
L'invio di newsletter ed e-mail promozionali rientra nell'articolo L.34-5 del Codice delle comunicazioni postali ed elettroniche, che recepisce la direttiva ePrivacy. Il principio è quello dell'esplicito opt-in preventivo per i singoli prospect (B2C). Esiste un'eccezione notevole per i clienti che hanno già effettuato un acquisto: è autorizzata la ricerca di prodotti o servizi simili, a condizione che siano stati informati al momento del ritiro e possano opporsi ad ogni spedizione.
Concretamente, la casella “Desidero ricevere offerte commerciali da [brand]” deve essere deselezionata per impostazione predefinita e distinta dall'accettazione dei T&C. Ogni e-mail deve includere un collegamento funzionante per annullare l'iscrizione con un clic, l'identità del mittente e un indirizzo di contatto valido.
Sicurezza dei dati di pagamento
Il trattamento dei dati bancari rientra sia nel GDPR (articolo 32 sulla sicurezza) che nello standard PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Gli e-merchant dovrebbero favorire la tokenizzazione tramite un fornitore di servizi di pagamento (PSP) certificato PCI-DSS di livello 1, evitando così la memorizzazione diretta dei numeri delle carte. Dal 15 maggio 2021 l’autenticazione forte (3D Secure v2) è obbligatoria in applicazione della direttiva DSP2.
È severamente vietato conservare il crittogramma visivo (CVV) dopo la transazione. I numeri delle carte potranno essere conservati solo previo consenso espresso per agevolare i successivi acquisti (delibera CNIL n. 2018-303).
Conclusione
La conformità al GDPR nell’e-commerce non è solo una lista di controllo legale: struttura l’intera relazione digitale con il cliente. Tra consenso granulare, gestione dei cookie, rigore nella prospezione e pagamenti sicuri, i rivenditori online devono adottare un approccio “privacy by design” quando progettano i loro viaggi. Questo approccio, lungi dall’essere un ostacolo commerciale, diventa un argomento di differenziazione in un mercato in cui la fiducia digitale condiziona il tasso di conversione e la fedeltà.
Provi Certyneo gratuitamente
Invia la tua prima busta di firma in meno di 5 minuti. 5 buste gratuite al mese, senza carta di credito.
Approfondisci l'argomento
Articoli di riferimento su questo argomento.
Approfondisci l'argomento
Le nostre guide complete per padroneggiare la firma elettronica.
Continui a leggere su Sécurité
Approfondisca le sue conoscenze con questi articoli correlati.

La firma elettronica è sicura?
Crittografia, autenticazione, audit trail: perché le firme elettroniche sono più sicure di quelle cartacee.

Certificato elettronico e firma digitale
Cos'è un certificato elettronico, a cosa serve e qual è il legame con la firma digitale?

Time stamping elettronico: definizione e utilizzo
Che cos'è la marcatura temporale elettronica, come funziona, quando è qualificata e perché protegge le tue firme.